Studio CGIA Mestre-As.Tro, distanziometri e limiti orari: LE NORME ATTIVE IN OGNI REGIONE

Nel 2020 le segnalazioni su attività sospette di riciclaggio da parte degli operatori del gioco lecito registrano un calo del 11% (-698)rispetto al 2019. L’inversione di tendenza in un trend in costante crescita negli anni, dipende ovviamente dalle continue e prolungate sospensioni dell’attività legate all’emergenza sanitaria.

In particolare, sono diminuite del 47% le segnalazioni degli operatori su rete fisica e del 59% quelle da parte delle case da gioco, mentre sono aumentate del 67% quelle derivanti dagli operatori del gioco online.

E’ quanto emerge dallo studio della CGIA Mestre, in collaborazione con Astro, sul gioco pubblico, presentato oggi a Roma.

Attività altamente controllata

Le attività economiche dedite al gioco lecito, oltre a dover rispettare numerose regole
sono sottoposte a stringenti controlli da parte di diversi enti.

Le possibilità di ricevere un controllo sono molto elevate se si considera che in media vengono effettuati oltre 35.000 controlli annui.

In particolare per gli esercizi con AWP la probabilità di essere sottoposti a un controllo supera il 40%. Nel 2020 si è avuto un rilevante crollo delle verifiche a causa del lungo periodo di sospensione delle attività che ha colpito il settore per l’emergenza sanitaria.

Enti di controllo:

Polizia Amministrativa comunale: Verifica il rispetto dei regolamenti comunali

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: Attività di controllo affinché l’attività si svolga secondo le regole stabilite dallo Stato oltre che nel rispetto della normativa amministrativa, fiscale e tecnica

Polizia di Stato: Gli agenti di pubblica sicurezza possono accedere ai locali per verificare il rispetto degli adempimenti e prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti

Guardia di Finanza: Repressione dei fenomeni di abusivismo e illegalità

Contenere l’offerta?

Negli ultimi anni si è assistito a un proliferare di leggi regionali e delibere degli enti locali che sono andate nella direzione di contenere il settore del gioco lecito imponendo disposizioni di carattere restrittivo:

a) consentendo l’attività del Gioco lecito solo se si rispettano determinate distanze da luoghi sensibili

b) disciplinando gli orari di apertura e di accensione delle macchinette

Il Decreto “Balduzzi” prevedeva una progressiva pianificazione territoriale delle attività del gioco lecito in modo che fossero stabilite distanze minime da luoghi sensibili (istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi).

In assenza di una norma che definisse un insieme di regole valide per tutto il territorio nazionale, si è progressivamente affermata una regolamentazione frammentata e spesso disomogenea.

Le norme regionali hanno disciplinato la materia con un diverso grado di severità: in alcuni casi non limitandosi a regolamentare il rilascio di nuove autorizzazioni, ma applicando queste regole anche alle attività in essere mettendo in discussione la loro sopravvivenza.

La distanza minima prevista dai luoghi sensibili è di solito stabilita in 500 mt, tuttavia alcune regioni hanno previsto una distanza inferiore. Inoltre la lista dei luoghi sensibili, rispetto a quelli specificatamente previsti dal DL “Balduzzi, si è notevolmente arricchita.

Luoghi sensibili «Decreto Balduzzi»

• istituti di istruzione primaria e secondaria
• strutture sanitarie ed ospedaliere
• luoghi di culto
• centri socio-ricreativi e sportivi

Ulteriori luoghi sensibili introdotti con leggi regionali

• asili nido
• istituti di formazione professionale
• caserme
• strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario
• strutture ricettive per categorie protette
• oratori
• centri di aggregazione per anziani
• cimiteri e camere mortuarie
• istituti di credito e sportelli bancomat
• esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati

Inoltre frequentemente le leggi regionali danno la possibilità ai Comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili o definire autonomamente la distanza in considerazione dell’impatto delle attività di gioco lecito sulla sicurezza urbana, su problemi legati alla viabilità, inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica.

Mappatura delle leggi regionali sul gioco

Nel nostro Paese ogni Regione ha la sua Legge sul gioco lecito, in tutte sono definiti i luoghi sensibili ed è previsto il distanziometro.

Sono ben 13 le Regioni che hanno ampliato la lista dei luoghi sensibili previsti dal «Decreto Balduzzi» e 14 quelle che danno la possibilità ai comuni di individuarne di ulteriori.

Molte Regioni prevedono che il distanziometro si applichi anche alle attività già esistenti alla data della sua introduzione.

Negli ultimi tempi, forse anche in attesa di un riordino condiviso del settore, si è assistito a un ripensamento e si sono succedute modifiche alle leggi regionali tese a differire l’entrata in vigore del distanziometro con effetto espulsivo o addirittura ad eliminare detto effetto retroattivo.

Attualmente sono 10 le Regioni che non prevedono l’effetto retroattivo del distanziometro.

sb/AGIMEG