Gli Stati membri dell’Unione europea possono vietare determinate forme di gioco online per motivi di interesse generale, anche se gli stessi servizi sono offerti da operatori autorizzati in altri Paesi dell’Unione. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza pronunciata nella causa che vede coinvolte European Lotto and Betting Ltd e Deutsche Lotto-und Sportwetten Ltd.
La Corte ha affermato che l’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), relativo alla libera prestazione dei servizi, non impedisce a uno Stato membro di vietare l’offerta online di giochi da casinò, comprese le slot machine, e di alcune tipologie di scommesse, come quelle sui risultati delle estrazioni delle lotterie, quando la misura è finalizzata a indirizzare il gioco verso circuiti controllati e a contrastare il mercato illegale.
Secondo i giudici europei, un simile divieto può essere giustificato anche in presenza di una forte domanda di questi prodotti, della possibilità di partecipare a giochi analoghi presso punti vendita fisici o dell’esistenza di regimi autorizzativi differenti in altri Stati membri.
La Corte ha inoltre precisato che il successivo passaggio da un sistema basato sul divieto a uno fondato su un regime di autorizzazione preventiva, eventualmente accompagnato da un periodo transitorio, non fa venir meno gli effetti giuridici del precedente divieto.
I giudici di Lussemburgo hanno tuttavia evidenziato che spetterà al giudice nazionale verificare, caso per caso, se la normativa risponda effettivamente a obiettivi di interesse generale e rispetti il principio di proporzionalità previsto dal diritto dell’Unione.
I casi di rimborso
Particolarmente rilevante è il passaggio dedicato ai rapporti tra operatori e giocatori. La sentenza chiarisce infatti che un contratto di gioco può essere dichiarato nullo qualora l’operatore, pur essendo titolare di una licenza rilasciata in un altro Stato membro, non disponga dell’autorizzazione richiesta nel Paese di residenza del consumatore.
In tali circostanze, il giocatore può agire in sede civile per chiedere la restituzione delle somme perse, purché il contratto venga dichiarato nullo e secondo le condizioni previste dalla normativa nazionale applicabile.
La Corte ha inoltre escluso che una simile richiesta di rimborso possa essere considerata, di per sé, un abuso del diritto. Pertanto, un consumatore che abbia partecipato a giochi online offerti da un operatore privo della necessaria autorizzazione nazionale potrà far valere la nullità del contratto e chiedere la restituzione delle somme giocate, nel rispetto delle regole previste dall’ordinamento nazionale. sm/AGIMEG










