Slot, Tar Lombardia respinge ricorso contro limiti orari Luino (VA): “Nessun proibizionismo, ma regolamentazione necessaria per contrastare ludopatia”

“Non sembra irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, proprio perché non si tratta di introduzione di una sorta di ‘proibizionismo‘, che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, né di divieto generalizzato ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari e di particolari fasce orarie a più alta fruibilità di esercizi di gioco”.

Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di un gestore AWP per l’annullamento dell’Ordinanza a firma del Sindaco del Comune di Luino (VA), con la quale sono state imposte interruzioni dell’esercizio degli apparecchi del gioco lecito nelle face orarie dalle 7,30 alle 9,30, dalle 12.00 alle 14,00 e dalle 19,00 alle 21,00.

“Il potere del Sindaco di cui all’art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000 – afferma il Tar – a fini di tutela della salute e della quiete pubblica, legittima la adozione di provvedimenti funzionali a regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi pubblici in cui sono installate apparecchiature da gioco”.

Inoltre “la prevenzione della ludopatia è una competenza distinta e trasversale, fondata, da un lato, sul potere attribuito ai Comuni di individuare in autonomia gli interessi della collettività (…) e dall’altro sul potere di regolazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici (…). Le disposizioni dell’art. 5, della legge regionale n. 8/2013 sui compiti di iniziativa e di vigilanza dei Comuni relativamente al fenomeno del gioco d’azzardo patologico costituiscono un riconoscimento legislativo dell’emersione di questa nuova competenza finalizzata al contrasto della ludopatia”.

Per i giudici, atteso che la “giurisprudenza si è attestata da tempo sul principio secondo cui la previsione di limitazioni orarie è idoneo strumento di lotta al fenomeno della ludopatia“, “il ricorso non è meritevole di accoglimento e va pertanto rigettato”. cr/AGIMEG