Il titolare di un esercizio di giochi ha presentato un ricorso al Tar della Provincia Autonoma di Trento per contestare il provvedimento con cui è stata imposta la dismissione degli apparecchi da intrattenimento a causa del mancato rispetto dei 300 metri di distanza previsti dalla Legge provinciale sul gioco.
Il Tribunale ha stabilito che “Va pertanto anche in questa sede evidenziato che le disposizioni legislative vigenti nella Provincia Autonoma di Trento individuano in via del tutto tassativa e inderogabile puntuali situazioni di incompatibilità tra l’attività svolta dalla medesima parte ricorrente e taluni, ben precisati ambiti sensibili“.
“Pertanto in tale particolare contesto normativo che in via contingente, nel necessario contemperamento in questa fase processuale tra il pubblico interesse e quello di cui il privato è portatore, deve essere accordata nella presente fase processuale preminente tutela del bene primario della salute (con il correlativo riconoscimento di una valenza recessiva dell’interesse della parte qui ricorrente), testualmente intesa quale diritto del singolo e interesse della collettività a’ sensi dell’art. 32 Cost. e dell’art. 117, terzo comma, Cost., nonché dell’art. 9, n. 10, dello Statuto di autonomia speciale della Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670″.
“Posto che le predette fonti di legge provinciale non possono essere – allo stato – tout court disapplicate in via contingentemente cautelare da questo giudice dell’urgenza proprio in quanto esse prendono in considerazione principalmente le conseguenze sociali dell’offerta di una tipologia di giochi suscettivi di innescare pericolosi fenomeni compulsivi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a tali giochi da parte degli utenti, apparendo quindi il presupposto dell’intervento del legislatore allo stato costituzionalmente fondato anche sulla materia del governo del territorio di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. e, a fortiori, anche in tema di competenza di legislazione primaria ai sensi dell’art. 8, n. 5, del predetto Statuto speciale di autonomia e di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 9, n. 3, dello Statuto medesimo in materia di commercio, nonché dello stesso art. 9, n. 1, in materia di polizia locale urbana, e posto comunque che l’art. 41 Cost. dispone – tra l’altro – che l’iniziativa economica del privato non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e alla sicurezza”.
Dunque, il Tar conclude che “l’insieme di tali considerazioni induce pertanto a contingentemente respingere l’istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente, salva una diversa valutazione della fattispecie nella susseguente fase della sua disamina da parte del Collegio”. ac/AGIMEG