Il titolare di una sala giochi ha presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna per contestare il provvedimento di diniego alla proroga di 6 mesi per la delocalizzazione dell’attività chiesta, a sensi della delibera regionale n. 831/17 e 68/19, emesso in data 3 dicembre 2019 a firma del Dirigente del Servizio Attività Produttive e SUAP del Comune di Riccione e la deliberazione comunale con cui è stata approvata la mappatura dei luoghi sensibili.
Il Tribunale ha precisato che “con ordinanza collegiale n. 1029/2021 è stata disposta ex art. 66 c.p.a. verificazione nominando all’uopo il Presidente in carica dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì – Cesena, con facoltà di delega chiedendo al verificatore di accertare se esistono o meno e, in caso positivo, che dimensioni hanno rispetto all’intero territorio comunale e dove sono effettivamente ubicate, le aree del comune di Riccione nelle quali l’attività avrebbe potuto trasferire/delocalizzare la propria attività di sala giochi/VLT operando nel pieno rispetto sia della riportata normativa regionale e comunale in materia di contrasto al fenomeno della c.d. “ludopatia” (con specifico riferimento alla “mappatura dei luoghi sensibili” all’interno del territorio comunale di Riccione e ai relativi imposti limiti distanziometrici), sia della vigente normativa urbanistica ed edilizia comunale riguardante le sale giochi/scommesse come riportata nel vigente R.U.E. comunale”.
Con questa motivazione il Tar dell’Emilia-Romagna ha concesso 30 giorni per deporre la relazione in cui verrà dettagliato se c’è la possibilità di delocalizzare nel territorio comunale e ha fissato la discussione di merito per l’11 gennaio 2023. ac/AGIMEG