La titolare di una sala giochi di Ferrara ha presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna per chiedere l’annullamento del regolamento comunale e della Legge regionale sul gioco che prevedono un distanziometro di 500 metro dai cosiddetti luoghi sensibili.
Il Tribunale ha affermato che “il distanziometro è una disciplina posta a presidio della salute pubblica (in particolare ha una funzione di prevenzione della ludopatia e dei suoi effetti sulla salute individuale e collettiva)”. Viene anche precisato che “si tratta di limiti attinenti alla tutela della salute e non al governo del territorio e la circostanza che si tratti di una disciplina limitativa che esclude o limiti la discrezionalità dei comuni non viola principi o regole generali non implicando i principi di autonomia e sussidiarietà che leggi statali o regionali possano introdurre disciplina da attuarsi da parte dei comuni che non implichino facoltà discrezionali di questi ultimi”.
Il Tar dell’Emilia-Romagna ha poi specificato che “l’irretroattività della legge – che la Costituzione oltretutto limita al settore del diritto punitivo e quindi non costituisce nemmeno una regola assoluta e inderogabile al di fuori di tale ambito – non impedisce quindi al legislatore di intervenire su situazioni giuridiche in essere e su rapporti di durata disciplinandoli diversamente; questo è quanto avvenuto nel caso all’esame in cui la legge regionale è intervenuta per disciplinare l’esercizio di un’attività economica per l’avvenire e non per il passato”.
Per questi motivi il Tar dell’Emilia-Romagna ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha respinto. ac/AGIMEG