Tar Emilia-Romagna: “Irragionevole applicare il distanziometro unicamente alle nuove attività di gioco”

Una sala giochi di Novellara, in provincia di Reggio Emilia, ha presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna per chiedere l’annullamento del provvedimento di chiusura dell’esercizio per violazione del regolamento comunale che prevede una distanza di 500 metri delle attività di gioco dai luoghi sensibili.

Il Tribunale ha precisato che “il legislatore regionale è intervenuto, invece – come già anticipato – per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della “dipendenza da gioco d’azzardo”: fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all’alcoolismo. La disposizione in esame persegue, pertanto, in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale”.

In più “la normativa regionale posta alla base del provvedimento impugnato istituisce un divieto di esercizio delle attività ivi puntualmente menzionate se svolte in locali posti a meno di 500 metri dai luoghi sensibili e, dunque, sarebbe del tutto irragionevole che tale divieto valesse unicamente per le nuove attività e non anche quelle già in essere atteso che tali attività risultano pregiudizievoli per la salute pubblica in quanto svolte in luoghi troppo vicini a “luoghi sensibili” (ossia entro i 500 metri di distanza da essi) e il sopra menzionato pregiudizio per la salute risulta, con tutta evidenza, presente sia per attività già in essere che per attività future essendo legato alla tipologia delle stesse (gioco d’azzardo lecito) e non certo alla loro preesistenza o meno”.

“Del resto, sul punto, il Collegio rileva che risulta del tutto conferente e condivisibile la pronuncia del Consiglio di Stato n. 579/2016, menzionata dalla Regione Emilia-Romagna, secondo cui “se, per l’esigenza di contemperare la prevenzione delle ludopatie con la salvaguardia delle attività economiche in essere, la norma sulle distanze minima non è retroattiva (nel senso che non incide sulle autorizzazioni in essere, ma soltanto su quelle richieste successivamente alla sua entrata in vigore), non per questo l’esistenza di un’autorizzazione pregressa giustifica una deroga permanente, che sottragga l’operatore all’applicazione della disciplina regolamentare a tutela della salute, quale che siano le vicende e le ubicazioni future del suo esercizio commerciale”.

Per questi motivi il Tar dell’Emilia-Romagna ha rigettato il ricorso e confermato al legittimità del provvedimento di chiusura dell’esercizio di gioco. ac/AGIMEG