Tar Emilia-Romagna: “Distanziometro strumento legittimo. Non impedisce attività di gioco sul territorio, ma la inibisce solo nei pressi dei luoghi sensibili”

Una società di gioco ha presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna per contestare il provvedimento con il quale il Comune di Scandiano (RE) ha diffidato la società dallo svolgere l’attività di sala giochi/sala scommesse in quanto ubicata a meno di 500 metri di distanza da un luogo sensibile.

Il Tribunale ha affermato che “i provvedimenti impugnati non impediscono lo svolgimento dell’attività di scommesse sul suolo comunale ma ne inibiscono lo svolgimento solo se effettuato in prossimità dei luoghi sensibili e, dunque, le finalità di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza del gioco d’azzardo patologico vengono perseguite proprio limitando lo stesso a luoghi posti ad adeguata distanza dai luoghi sensibili”.

“Tale ratio rappresenta la base comune di tutte le leggi regionali sul contrasto alla ludopatia per cui non vi è alcuna necessità, come lamentato da parte ricorrente, che i provvedimenti impugnati forniscano ragguagli “in ordine al carattere imprescindibile delle disposizioni adottate” atteso che è la evidente ratio di tutte le leggi regionali sul punto, che hanno introdotto lo strumento del “distanziometro”, a rendere chiaro che i provvedimenti di chiusura sono necessari quando l’attività di gioco viene svolta in prossimità di luoghi sensibili per la possibile influenza dell’attività di scommesse su persone che frequentano i predetti luoghi”. 

Per questi motivi il Tar dell’Emilia-Romagna ha rigettato il ricorso e confermato la validità dei provvedimenti adottati dal Comune. ac/AGIMEG