La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulla responsabilità degli hosting provider in relazione ai contenuti che promuovono il gioco online. La decisione riguarda la controversia tra AGCOM e Google Ireland, relativa a una sanzione per la diffusione su YouTube di pubblicità di siti di gioco vietata dal Decreto Dignità.
Secondo la Corte, l’attività di hosting non è intrinsecamente connessa ai giochi ed è quindi soggetta alle regole europee sul commercio elettronico. Tuttavia, Google non può beneficiare dell’esenzione di responsabilità quando, nell’ambito di un accordo di partnership commerciale, svolge un controllo dei contenuti tale da acquisirne una conoscenza sostanziale.
La controversia tra AGCOM e Google
La causa nasce da un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano nell’ambito della controversia tra AGCOM e Google Ireland, relativa a una sanzione inflitta a Google per la diffusione di pubblicità di siti di giochi d’azzardo, vietata dall’art. 9 del decreto-legge n. 87/2018, il cosiddetto Decreto Dignità.
La controversia nasce dalla sanzione di 750.000 euro inflitta dall’AGCOM a Google per aver consentito la diffusione su YouTube di video che promuovevano siti di gioco, in violazione del divieto previsto dalla normativa italiana.
Google ha impugnato il provvedimento sostenendo di essere un hosting provider e di beneficiare dell’esenzione di responsabilità prevista dalla direttiva sul commercio elettronico. Dopo una prima decisione favorevole a Google, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia dell’UE di chiarire due aspetti: se la direttiva si applichi anche ai video contenenti pubblicità di giochi d’azzardo e se Google possa invocare l’esenzione di responsabilità nonostante il rapporto di partnership commerciale con il creatore dei contenuti.
La direttiva e-commerce si applica anche ai video con pubblicità di gioco
Con riferimento alla prima questione, la Corte ha chiarito che, sebbene la direttiva escluda dall’armonizzazione le attività direttamente connesse ai giochi d’azzardo, tale esclusione riguarda la pubblicità dei giochi, non l’attività di hosting.
L’hosting di video costituisce infatti un’attività neutra, consistente nella semplice memorizzazione di contenuti forniti dagli utenti, indipendentemente dalla loro natura. Pertanto, anche quando i video contengono pubblicità di giochi d’azzardo, il servizio di hosting continua a rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva.
Partnership commerciale e conoscenza dei contenuti
Quanto alla seconda questione, la Corte ha ribadito che l’esenzione di responsabilità prevista dall’articolo 14 della direttiva si applica solo ai prestatori che svolgono un ruolo puramente tecnico, automatico e passivo, senza conoscere o controllare i contenuti memorizzati.
Nel caso di Google, però, la conclusione di un accordo di partnership commerciale comportava un esame del canale YouTube del creatore, del tema principale, dei video più visualizzati o recenti e dei relativi metadati, al fine di verificare l’idoneità alla monetizzazione e alla condivisione dei ricavi pubblicitari. Tale attività conferiva a Google una conoscenza concreta del contenuto essenziale del canale, incompatibile con il ruolo di intermediario neutrale.
Di conseguenza, la Corte ha stabilito che Google non può beneficiare dell’esenzione di responsabilità prevista per gli hosting provider quando, nell’ambito di un accordo di partnership commerciale, svolge un controllo dei contenuti del canale tale da acquisirne una conoscenza sostanziale.
Spetterà comunque al giudice nazionale verificare in concreto se Google fosse ragionevolmente a conoscenza del fatto che il canale era dedicato principalmente alla promozione del gioco d’azzardo e violava la normativa italiana.
La sentenza integrale
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
« Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/31/CE – Articolo 1, paragrafo 5 – Ambito di applicazione – Esclusione dei giochi d’azzardo – Pubblicità dei giochi d’azzardo – Hosting di una siffatta pubblicità – Articolo 14 – Regime di responsabilità dei prestatori di servizi di hosting – Ruolo attivo – Accordo commerciale concluso tra un hosting provider e un destinatario del servizio »
Nella causa C-421/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con decisione dell’11 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 14 giugno 2024, nel procedimento
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)
contro
Google Ireland Ltd,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: E. Sartori, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 settembre 2025,
considerate le osservazioni presentate:
– per Google Ireland Ltd, da F. Angeloni, A. Bellan, M. Berliri e G. Gelera, avvocati;
– per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da R. Guizzi e F. Varrone, avvocati dello Stato;
– per il governo belga, da C. Jacob e L. Van den Broeck, in qualità di agenti, assistite da V. Ramognino, avocat, nonché da R. Verbeke e P. Vlaemminck, advocaten;
– per il governo ceco, da A. Edelmannová nonché da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, L. Medeiros e A. Silva Coelho, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da L. Armati, P. A. Messina e J. Szczodrowski, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 novembre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 5, e dell’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1, e rettifica in GU 2002, L 285, pag. 27).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Google Ireland Ltd (in prosieguo: «Google»), società di diritto irlandese, e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Italia) (in prosieguo: l’«AGCOM») relativamente alla sanzione irrogata da quest’ultima a Google per la pubblicità e la promozione di siti di giochi d’azzardo.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 I considerando 12, 16, 21 e 42 della direttiva 2000/31 enunciano quanto segue:
«(12) È necessario escludere dal campo d’applicazione della presente direttiva talune attività, dal momento che in questa fase la libera circolazione dei servizi in tali ambiti non può essere garantita dal [Trattato FUE] o dal diritto comunitario derivato in vigore. Questa esclusione deve far salvi gli eventuali strumenti che possono rivelarsi necessari per il buon funzionamento del mercato interno. (…)
(…)
(16) L’esclusione dei giochi d’azzardo dal campo d’applicazione della presente direttiva riguarda soltanto i giochi di fortuna, le lotterie e le scommesse che comportano una posta pecuniaria. Essa non riguarda le gare promozionali o i giochi che hanno l’obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o servizi e in cui gli eventuali pagamenti servono unicamente ad acquisire i beni o servizi promossi.
(…)
(21) Il campo d’applicazione dell’ambito regolamentato lascia impregiudicata un’eventuale armonizzazione futura all’interno della Comunità dei servizi della società dell’informazione e la futura legislazione adottata a livello nazionale in conformità della normativa comunitaria. L’ambito regolamentato comprende unicamente requisiti riguardanti le attività in linea, quali l’informazione in linea, la pubblicità in linea, la vendita in linea, i contratti in linea, e non comprende i requisiti legali degli Stati membri relativi alle merci, quali le norme in materia di sicurezza, gli obblighi di etichettatura e la responsabilità per le merci, o i requisiti degli Stati membri relativi alla consegna o al trasporto delle merci, compresa la distribuzione di prodotti medicinali. (…)
(…)
(42) Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell’informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate».
4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Obiettivi e campo d’applicazione», dispone quanto segue:
«1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri.
2. La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali sui servizi della società dell’informazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri.
(…)
5. La presente direttiva non si applica:
a) al settore tributario,
b) alle questioni relative ai servizi della società dell’informazione oggetto delle direttive 95/46/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31)] e 97/66/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (GU 1998, L 24, pag. 1)];
c) alle questioni relative a accordi o pratiche disciplinati dal diritto delle intese,
d) alle seguenti attività dei servizi della società dell’informazione:
– le attività dei notai o di altre professioni equivalenti, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l’esercizio dei pubblici poteri;
– la rappresentanza e la difesa processuali;
– i giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse».
5 L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Mercato interno», ai paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:
«1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato.
2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi [della] società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro».
6 La sezione 4 del capo II della direttiva 2000/31, relativa alla responsabilità dei prestatori intermediari, include gli articoli da 12 a 15 di tale direttiva. L’articolo 14, intitolato «Hosting», prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione,
o
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca una violazione o vi ponga fine nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime.».
Diritto italiano
7 L’articolo 9 del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87 – Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (GURI n. 161, del 13 luglio 2018; in prosieguo:
il «decreto-legge n. 87/2018»), vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media.
L’inosservanza di tale divieto, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a EUR 50 000.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8 Con un provvedimento del 19 luglio 2022, l’AGCOM, autorità italiana di vigilanza delle comunicazioni, ha irrogato a Google una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a EUR 750 000 per violazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 87/2018, il quale vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo.
9 L’AGCOM ha contestato a Google di aver consentito, attraverso video pubblicati da un creatore di contenuti su cinque canali della piattaforma di video online YouTube (in prosieguo:
la «piattaforma YouTube»), la promozione di siti internet di giochi d’azzardo. Inoltre, ciascuno di questi canali conteneva video che invitavano l’utente, a prescindere dall’età, a inviare i propri video di vincita, in modo da consentire a tale creatore di contenuti, previa remunerazione versata a detto utente, la diffusione dei video delle migliori vincite realizzate. Oltre all’irrogazione di una sanzione pecuniaria, l’AGCOM ha ordinato a Google di rimuovere dalla piattaforma YouTube 630 video di detto creatore di contenuti nonché i video di quest’ultimo aventi un contenuto analogo che violano anch’essi il divieto previsto all’articolo 9 del decreto-legge n. 87/2018.
10 Google ha impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia). Tale giudice ha ritenuto che Google non avesse violato le disposizioni dell’articolo 9 del decreto-legge n. 87/2018. Infatti, detto giudice ha qualificato i servizi offerti dalla piattaforma YouTube quali servizi di hosting e ne ha dedotto che Google doveva beneficiare della deroga alla responsabilità prevista dalle disposizioni del diritto italiano di recepimento dell’articolo 14 della direttiva 2000/31.
11 L’AGCOM ha proposto appello contro la sentenza emessa dal medesimo giudice dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio. A sostegno di tale appello, l’AGCOM deduce che la direttiva 2000/31 non si applica alle pubblicità di cui trattasi nel procedimento principale, poiché l’articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva esclude dal proprio ambito di applicazione i giochi d’azzardo.
12 Google sostiene, di contro, che detta direttiva è applicabile. L’esclusione prevista all’articolo 1, paragrafo 5, della medesima direttiva non riguarderebbe gli hosting provider, bensì unicamente i prestatori di servizi di giochi d’azzardo. Peraltro, Google ritiene di non essere tenuta, in qualità di hosting provider, a verificare il contenuto dei video pubblicati sulla sua piattaforma YouTube. In tali circostanze, il provvedimento dell’AGCOM imporrebbe una censura e limiterebbe sia la libertà di espressione degli utenti di tale piattaforma che la libera prestazione dei servizi di Google.
13 Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto all’applicabilità della direttiva 2000/31 ai fatti di cui si tratta nel procedimento principale. Dal considerando 21, seconda frase, di quest’ultima emergerebbe che la pubblicità online deve essere ritenuta un’attività online, ai sensi di tale direttiva. Perciò, dall’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), terzo trattino, di detta direttiva si potrebbe dedurre che il legislatore dell’Unione europea ha deciso di non includere nell’ambito di applicazione della medesima direttiva tutte le attività del settore dei giochi d’azzardo, compresa la loro pubblicità online.
14 Nell’ipotesi in cui la Corte dichiari che la direttiva 2000/31 è applicabile all’attività di cui si tratta nel procedimento principale, il giudice del rinvio intende sottoporre alla Corte una seconda questione vertente sulla portata del regime derogatorio di responsabilità, previsto all’articolo 14 di tale direttiva.
15 A tal riguardo, il giudice del rinvio si chiede se Google possa beneficiare di tale regime, poiché essa ha concluso con il creatore di contenuti di cui si tratta un accordo di partnership commerciale («YouTube Partner Program»; in prosieguo: la «partnership commerciale») nell’ambito del quale Google non si limiterebbe ad assumere un ruolo meramente tecnico e neutro nei confronti del contenuto pubblicato online.
Tale partnership commerciale prevedrebbe, da un lato, una ripartizione dei ricavi provenienti dalla pubblicità trasmessa prima di ogni video di tale creatore di contenuti e riscossi da Google. Dall’altro lato, Google riscuoterebbe direttamente i pagamenti degli iscritti dei canali di detto creatore di contenuti e li riverserebbe a quest’ultimo. Ai fini della conclusione di detta partnership commerciale, il medesimo creatore di contenuti dovrebbe soddisfare determinati requisiti fissati da Google.
In particolare, dovrebbe raggiungere talune soglie in termini di numero di iscritti e ore di visualizzazione dei suoi video. Inoltre, prima di concludere un siffatto accordo di partnership commerciale con un creatore di contenuti sulla piattaforma YouTube, Google procederebbe altresì a un controllo del contenuto dei video esaminando il tema principale del canale, i video più visti o più recenti e i metadati (titoli, descrizioni, ecc.) di tali video. Tale controllo tuttavia non consisterebbe in un controllo completo di tutti i video del canale.
16 Il giudice del rinvio ricorda che l’articolo 14 della direttiva 2000/31 è applicabile soltanto a un hosting provider che svolge un ruolo «neutro», limitandosi ad avere un ruolo meramente tecnico. Orbene, secondo tale giudice, alla luce del controllo del contenuto dei creatori svolto da Google e dell’«ottimizzazione» dell’attività commerciale di tali creatori mediante la ripartizione di ricavi con questi ultimi, la posizione di Google non può essere ritenuta «neutra».
17 In tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, in base all’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva [2000/31], il regime di responsabilità degli hosting provider di cui all’articolo 14 della direttiva medesima sia applicabile alle attività relative alla pubblicizzazione online di giochi o scommesse con vincite di denaro nonché alla pubblicizzazione del gioco d’azzardo.
2) Se il regime di responsabilità di cui all’articolo 14 della direttiva [2000/31], sia applicabile ad un hosting provider quale Google con riferimento ai contenuti pubblicati dai titolari dei canali YouTube con cui Google abbia concluso l’accordo di partnership commerciale sopra descritto».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
18 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), terzo trattino, della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che un servizio della società dell’informazione consistente nell’hosting online di video rientri nell’ambito di applicazione di detta direttiva qualora tali video contengano pubblicità di giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, ai sensi di detta disposizione.
19 Occorre ricordare che dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31 risulta che essa mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno. Da un lato, essa crea un quadro giuridico che garantisce la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri e che consiste in particolare nell’applicazione del meccanismo di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, in forza del quale, nell’ambito regolamentato, i servizi della società dell’informazione sono regolamentati nel solo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti i prestatori di tali servizi.
Dall’altro lato, detta direttiva prevede, segnatamente ai suoi capi II e III, disposizioni che ravvicinano, nella misura necessaria alla realizzazione di tale obiettivo, talune norme nazionali applicabili a tali servizi (sentenza del 16 giugno 2026, WebGroup Czech Republic e a., C-188/24 e C-190/24, EU:C:2026:492, punto 54).
20 L’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2000/31 prevede che detta direttiva non è applicabile alle «attività» dei servizi della società dell’informazione elencati in tale disposizione, tra i quali figurano, al terzo trattino di quest’ultima, «i giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse». Inoltre, il considerando 16 di detta direttiva precisa che l’eccezione prevista da tale terzo trattino non riguarda le gare promozionali o i giochi che hanno l’obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o servizi e in cui gli eventuali pagamenti servono unicamente ad acquisire i beni o servizi promossi.
21 Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tenere conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 20, e del 19 dicembre 2024, Ford Italia, C-157/23, EU:C:2024:1045, punto 42).
22 A tal riguardo, occorre rilevare che dalla formulazione dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), terzo trattino, della direttiva 2000/31, dal contesto in cui si inserisce tale disposizione nonché, in particolare, dallo scopo perseguito da detta disposizione emerge che l’esclusione che essa prevede riguarda non soltanto i giochi d’azzardo in quanto tali, bensì anche le attività intrinsecamente legate ai giochi d’azzardo, e in particolare l’attività consistente nel pubblicizzare online i giochi d’azzardo, ai sensi di detta disposizione.
23 Infatti, da un lato, sia tale esclusione che le altre esclusioni previste all’articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva sono formulate in termini ampi, il che indica che i «settori», le «questioni» e le «attività» di cui a tale paragrafo devono essere interpretati estensivamente (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2022, Airbnb Ireland, C-674/20, EU:C:2022:303, punto 29).
24 Dall’altro lato e soprattutto, dal considerando 12 di detta direttiva emerge che il suo articolo 1, paragrafo 5, è diretto a escludere dall’ambito di applicazione di quest’ultima talune attività dal momento che in questa fase la libera circolazione dei servizi in tali settori non può essere garantita dal Trattato FUE o dal diritto derivato in vigore.
Infatti, per quanto riguarda, in particolare, i giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, la Corte ha già dichiarato che la disciplina dei giochi d’azzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione dell’Unione in materia, spetta ad ogni Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala dei valori, le esigenze che la tutela degli interessi di cui trattasi implica (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2023, Recreatieprojecten Zeeland e a., C-695/21, EU:C:2023:144, punto 14 e giurisprudenza citata).
25 Orbene, al fine di garantire il margine di discrezionalità di cui gli Stati membri devono disporre per poter regolamentare efficacemente il settore dei giochi d’azzardo secondo le proprie scale di valori, questi ultimi devono poter regolamentare tutte le attività intrinsecamente legate a tale settore, compresa la relativa pubblicità, nel rispetto del diritto dell’Unione.
26 Ne consegue che l’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), terzo trattino, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che detta direttiva non è applicabile all’attività consistente nel pubblicizzare online i giochi d’azzardo, ai sensi di tale disposizione.
27 Tuttavia, ciò non implica però che anche l’attività di hosting online di siffatte pubblicità rientri nell’esclusione prevista all’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), terzo trattino, della direttiva 2000/31.
28 Infatti, contrariamente all’attività consistente nel pubblicizzare online i giochi d’azzardo, l’attività di hosting online non è intrinsecamente connessa a tali giochi d’azzardo. Quest’ultima attività, che consiste semplicemente nella memorizzazione di contenuti forniti da un destinatario del servizio, è, in linea di principio, neutra rispetto ai contenuti memorizzati e non varia a seconda della natura di questi ultimi. Pertanto, l’attività di hosting online di pubblicità di giochi d’azzardo, ai sensi di tale disposizione, non si discosta da un’attività di hosting di altri tipi di pubblicità o, più in generale, di altri contenuti. In particolare, detta attività non ha un nesso diretto con tali giochi d’azzardo e non è volta a promuovere questi ultimi.
29 In tali circostanze, come sottolinea, in sostanza, l’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, non è necessario escludere dall’ambito di applicazione di tale direttiva l’attività di hosting online di pubblicità di giochi d’azzardo al fine di consentire agli Stati membri di condurre, se essi lo desiderano e secondo le proprie scale di valori, una politica di espansione controllata dei giochi d’azzardo.
30 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), terzo trattino, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che un servizio della società dell’informazione consistente nell’hosting online di video rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva anche qualora tali video contengano pubblicità di giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, ai sensi di detta disposizione.
Sulla seconda questione
31 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14 della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che esso si applica a un operatore di una piattaforma di video online, il quale ha concluso, con una persona che utilizza tale piattaforma al fine di diffondere video su un canale dedicato, un accordo di partnership commerciale che prevede una ripartizione dei ricavi pubblicitari e il quale, nell’ambito della conclusione o dell’esecuzione di tale accordo, ha proceduto a un esame del contenuto di tale canale, e in particolare del suo tema principale, dei video più visti o più recenti, o ancora dei metadati di tali video.
32 L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 enuncia le condizioni alle quali gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio. A tal riguardo, il prestatore non deve essere effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o, se il prestatore è al corrente di tali fatti, deve agire immediatamente, non appena al corrente degli stessi, per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.
33 La definizione della nozione di «hosting» che figura a tale articolo 14, paragrafo 1, non esclude che un servizio che ha altresì ad oggetto la diffusione o la condivisione delle informazioni memorizzate possa rientrare, a determinate condizioni, in tale nozione. Ciò posto, la circostanza che il servizio fornito da un operatore di mercato online comprenda la memorizzazione di informazioni che gli sono trasmesse non è di per sé sufficiente per poter concludere che detto servizio rientri, in ogni caso, nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 (sentenza del 16 giugno 2026, WebGroup Czech Republic e a., C-188/24 e C-190/24, EU:C:2026:492, punti 106 e 107 e giurisprudenza citata).
34 Affinché ciò avvenga, è essenziale che il prestatore del servizio interessato sia un «prestatore intermediario», ai sensi degli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31. A tal riguardo, dal considerando 42 della direttiva in parola risulta che le deroghe in materia di responsabilità previste da quest’ultima a tali articoli riguardano solo il caso in cui l’attività del prestatore di servizi della società dell’informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso a una rete di comunicazione.
Sempre secondo tale considerando 42, detta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che tale prestatore non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C-682/18 e C-683/18, EU:C:2021:503, punto 105, e del 16 giugno 2026, WebGroup Czech Republic e a., C-188/24 e C-190/24, EU:C:2026:492, punto 108).
35 Di conseguenza, al fine di valutare se l’operatore di una piattaforma di video online possa essere esonerato, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, dalla sua responsabilità ai sensi del diritto di uno Stato membro, per taluni video contenenti pubblicità di giochi d’azzardo vietata da tale diritto, occorre esaminare, previamente, se il ruolo svolto da tale operatore sia neutro, vale a dire se il suo comportamento sia meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica la mancanza di conoscenza o di controllo dei contenuti che memorizza, o se, al contrario, detto operatore svolga un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo di tali contenuti
(sentenze del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C-682/18 e C-683/18, EU:C:2021:503, punto106, e del 16 giugno 2026, WebGroup Czech Republic e a., C-188/24 e C-190/24, EU:C:2026:492, punto 109).
36 Alla luce del considerando 42 della direttiva 2000/31, occorre intendere queste due condizioni di conoscenza e di controllo come alternative e autonome l’una dall’altra (sentenza del 16 giugno 2026, WebGroup Czech Republic e a., C-188/24 e C-190/24, EU:C:2026:492, punto 110).
37 Pertanto, da un lato, l’operatore di un servizio della società dell’informazione che controlla le informazioni memorizzate è escluso dal beneficio di cui all’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, anche se non viene a conoscenza di tali informazioni in ragione dell’automatizzazione del loro trattamento. Orbene, è in particolare mediante l’algoritmo utilizzato che un siffatto operatore esercita un controllo sulle informazioni memorizzate. Finché ha predeterminato, con tale algoritmo, le condizioni della diffusione o meno di una siffatta informazione, è irrilevante che tale operatore non effettui esso stesso interventi supplementari aventi l’effetto di promuovere, modificare o cancellare informazioni memorizzate ai fini della loro diffusione (sentenza del 16 giugno 2026, WebGroup Czech Republic e a., C-188/24 e C-190/24, EU:C:2026:492, punti 110 e 111).
38 A tal proposito, occorre precisare che, se, al di là di una semplice categorizzazione e indicizzazione delle informazioni in vista della loro migliore accessibilità, l’algoritmo utilizzato determina, nell’interesse dell’operatore o del suo servizio, a quali condizioni, in che modo e in quale ordine di priorità tali informazioni siano diffuse o meno, detto operatore esercita un controllo su queste ultime, cosicché il servizio che propone non può essere qualificato come «servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 (sentenza del 16 giugno 2026, WebGroup Czech Republic e a., C-188/24 e C-190/24, EU:C:2026:492, punto 112 e giurisprudenza citata).
39 Dall’altro lato, qualora l’attività di un operatore di un servizio della società dell’informazione implichi che quest’ultimo sia al corrente del contenuto di cui fa hosting, tale operatore è escluso dall’ambito di applicazione di detto articolo 14, senza dover provare che esso esercita altresì un controllo di tale contenuto.
40 A tal riguardo, la circostanza che l’operatore di una piattaforma online venga a conoscenza, in modo indiretto e casuale, dell’esistenza di un contenuto illecito specifico in un insieme di video pubblicati sulla sua piattaforma non può essere sufficiente per escluderlo dall’ambito di applicazione del medesimo articolo 14. Lo stesso vale qualora detto operatore venga informato da un terzo che un siffatto contenuto è stato pubblicato sulla sua piattaforma.
Infatti, in tali due situazioni, se l’operatore in questione fosse escluso da detto ambito di applicazione, l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 sarebbe privato di effetto utile poiché tale disposizione consente proprio al prestatore di un servizio della società dell’informazione di beneficiare della deroga prevista a tale disposizione qualora, essendo al corrente di un contenuto illecito, esso agisca immediatamente per rimuovere tale contenuto o per disabilitarne l’accesso.
41 Del pari, dall’attuazione, da parte di un operatore di una piattaforma di video online, di misure tecniche volte a individuare, tra i video comunicati al pubblico su tale piattaforma, contenuti che possano violare disposizioni di diritto dell’Unione o di diritto nazionale non può essere dedotto che tale operatore svolga un ruolo attivo che lo escluderebbe dal beneficio del regime di deroga previsto all’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C-682/18 e C-683/18, EU:C:2021:503, punto 109).
42 Peraltro, non si può ritenere che soltanto un’attività dell’operatore di una piattaforma online che lo mette al corrente esaustivamente di tutto il contenuto caricato sulla sua piattaforma possa privarlo del beneficio della deroga alla responsabilità prevista all’articolo 14 della direttiva 2000/31.
43 Per contro, qualora l’attività dell’operatore di una piattaforma online lo metta al corrente del contenuto essenziale caricato da un utente su tale piattaforma, detto operatore non può avvalersi del beneficio della deroga alla responsabilità prevista all’articolo 14 della direttiva 2000/31.
44 Come la Corte ha già avuto modo di constatare, ciò avviene quando l’operatore di una piattaforma online ha prestato un’assistenza consistente segnatamente nell’ottimizzare la presentazione degli annunci pubblicati su tale piattaforma o nel promuoverli. Infatti, in tale ipotesi, l’operatore non ha occupato una posizione neutra di intermediario, ma ha svolto un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo sul contenuto di tali annunci. In tal caso non può avvalersi, riguardo a tali annunci, della deroga in materia di responsabilità di cui all’articolo 14 della direttiva 2000/31 (sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal e a., C-324/09, EU:C:2011:474, punto 116).
45 Ciò si verifica anche qualora l’operatore di una piattaforma di video online esamini, nell’ottica della conclusione di un accordo di ripartizione di ricavi, il tema principale di un canale di video, i video più visti o più recenti di tale canale, o ancora i metadati di tali video.
Sebbene tale controllo del contenuto, a prescindere che sia automatizzato o svolto da persone fisiche, miri a verificare che il creatore di contenuti che richiede tale accordo di partnership commerciale rispetti le regole stabilite dalla piattaforma per accedere a una siffatta partnership, esso conferisce all’operatore di tale piattaforma una conoscenza concreta del contenuto essenziale di un insieme di video, cosicché esso non può sostenere di esercitare un’attività meramente tecnica, automatica e passiva e di svolgere quindi un ruolo di intermediario neutro.
46 Nel caso di specie, dall’ordinanza di rinvio emerge che, nell’ambito dell’accordo di partnership commerciale concluso tra l’operatore della piattaforma YouTube e taluni creatori di contenuti che pubblicano video su un canale creato su detta piattaforma, Google procede, nell’ambito della conclusione o dell’esecuzione di tale accordo, a un esame del contenuto essenziale di tale canale, e in particolare, del suo tema principale, dei video più visti o più recenti, o ancora dei metadati di tali video.
Tale esame del contenuto, a prescindere che sia automatizzato o svolto da persone fisiche, mira, in particolare, a verificare che il creatore di contenuti che richiede tale accordo di partnership commerciale rispetti le regole stabilite dalla piattaforma per accedere ad una siffatta partnership e si aggiunge quindi ai controlli standard che sono attuati indistintamente per tutti i video caricati sulla piattaforma YouTube.
Detto esame verte altresì sull’originalità e sulla qualità dei contenuti. Soltanto qualora tali condizioni specifiche relative ai contenuti siano soddisfatte il creatore di contenuti interessato può beneficiare del sistema di ripartizione di ricavi pubblicitari proposto da Google.
47 In tali circostanze e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, occorre constatare che, esaminando i canali YouTube di cui si tratta nel procedimento principale, Google non poteva ragionevolmente ignorare che essi avevano come tema principale i giochi d’azzardo e di fortuna e che essi contenevano numerosi video che pubblicizzavano siffatti giochi, in violazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 87/2018.
48 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 14 della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica all’operatore di una piattaforma di video online, il quale ha concluso, con una persona che utilizza tale piattaforma al fine di diffondere video su un canale dedicato, un accordo di partnership commerciale che prevede una ripartizione di ricavi pubblicitari e il quale, nell’ambito della conclusione o dell’esecuzione di tale accordo, ha svolto un esame del contenuto di tale canale, e in particolare, del suo tema principale, dei video più visti o più recenti, o ancora dei metadati di tali video.
Sulle spese
49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), terzo trattino, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che: un servizio della società dell’informazione consistente nell’hosting online di video rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva anche qualora tali video contengano pubblicità di giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, ai sensi di tale disposizione.
2) L’articolo 14 della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che: esso non si applica all’operatore di una piattaforma di video online, il quale ha concluso, con una persona che utilizza tale piattaforma al fine di diffondere video su un canale dedicato, un accordo di partnership commerciale che prevede una ripartizione di ricavi pubblicitari e il quale, nell’ambito della conclusione o dell’esecuzione di tale accordo, ha svolto un esame del contenuto di tale canale, e in particolare, del suo tema principale, dei video più visti o più recenti, o ancora dei metadati di tali video.
cdn/AGIMEG










