Il titolare di un esercizio commerciale ha presentato un ricorso al Tar di Trento per chiedere l’annullamento del provvedimento del Comune di Besenello avente ad oggetto la richiesta rimozione apparecchi da gioco.
Il Collegio ha ricordato che la “Sezione IV^ del Consiglio di Stato ha sospeso ai sensi dell’art. 98 c.p.a. l’esecutività delle anzidette sentenze di questo Tribunale rinviando al merito l’esame dei profili afferenti al fumus boni iuris ma evidenziando in motivazione il «pregiudizio tendenzialmente irreparabile» derivante da tali provvedimenti”.
Inoltre, “rilevato che risulta già fissata presso la medesima Sezione IV^ del Consiglio di Stato l’udienza pubblica del 21 dicembre 2023 per l’esame di taluni degli appelli ivi proposti avverso le predette sentenze, e che in relazione a tale circostanza questo stesso Tribunale con proprie ordinanze collegiali ha già disposto a’ sensi dell’art. 55 c.p.a., in dipendenza della proposizione in primo grado di altri consimili ricorsi, la sospensione cautelare dell’efficacia degli atti ivi impugnati in attesa delle pronunce che saranno emanate in sede di appello per le anzidette, omologhe fattispecie”.
Pertanto, “per ineludibili esigenze di parità di trattamento tra posizioni giuridiche di fatto identiche, accoglie l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente nella presente sede di giudizio monocratico sino all’esito della susseguente fase di scrutinio collegiale di cui all’art. 55 c.p.a.”. ac/AGIMEG