Tar Sardegna: “Legittimo negare la licenza a sala giochi che non rispetta la distanza minima dai luoghi sensibili”

Una società ha presentato un ricorso al Tar della Sardegna per chiedere al Comune di Cagliari un risarcimento per i danni subiti dal provvedimento di cessazione dell’attività di sala giochi a causa del mancato rispetto della distanza minima fissata dalla Legge regionale.

Il Tar della Sardegna ha precisato che “l’art. 7, comma 10, del D. L. 158/2012, convertito con Legge n. 189/2012, fissava la distanza minima di 500 (cinquecento) metri dai luoghi sensibili quali, istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi”.

Nonostante al tempo della vicenda per cui è causa non era stata ancora approvata la legge regionale 11 gennaio 2019 n. 2 erano già attivi sul territorio sardo numerose ordinanze e regolamenti comunali che avevano l’obiettivo di limitare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico attraverso la previsione di una distanza minima. Successivamente, nel 2019 è entrata in vigore la normativa regionale “che, all’art. 12, comma 2, conferma il divieto di apertura di sale da gioco, sia tradizionali sia Video lottery terminal (VLT), e di spazi per il gioco, sia la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, “in locali che si trovino ad una distanza determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”.

La normativa regionale è, invero, arrivata solo dopo l’adozione negli ultimi anni di numerose ordinanze e regolamenti da parte dei Comuni sardi per cercare di arginare il fenomeno, in crescente diffusione, del gioco d’azzardo patologico.

Per questi motivi il Tar della Sardegna ha ritenuto legittimi i provvedimenti emessi dal Comune di Cagliari e ha rigettato il ricorso. ac/AGIMEG