Scommesse, Tar Lazio: “Il distanziometro va applicato anche ai corner sportivi”. I dettagli

Il titolare di una tabaccheria ha presentato ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento del rigetto dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse sportive, ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S., poiché il locale è posto ad una distanza inferiore dai luoghi sensibili da quella prevista dal distanziometro regionale.

Il Tar del Lazio ha ricordato che “l’ampia e volutamente generica formulazione della normativa regionale consente di ricomprendere anche un “corner sportivo”, inteso come frazione del locale tabaccheria adibito a ricevitoria di scommesse sportive, nel novero delle sale scommesse”.

Inoltre, “anche a livello comunale, peraltro, il cd. “corner sportivo” risulta ricompreso nell’ambito dell’obbligo di rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili, come si evince dall’art. 6 del Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti di Roma Capitale nr. 31 del 09/06/2017, che si riferisce espressamente alle “agenzie per la raccolta di scommesse”, nell’ambito delle quali va ad inquadrarsi anche l’attività di raccolta di scommesse sportive oggetto del presente giudizio”.

“La ricomprensione del “corner sportivo” tra le sale scommesse risulta peraltro in linea con la ratio della normativa regionale indicata dallo stesso ricorrente, che ha lo scopo di prevenire e ridurre il rischio da gioco d’azzardo patologico (GAP) ed il contrasto alla relativa dipendenza, promuovendo la consapevolezza dei rischi correlati al gioco, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché la cultura del gioco misurato”.

Per questi motivi il Tar del Lazio ha deciso di respingere il ricorso e confermato la legittimità del provvedimento di diniego dell’autorizzazione. ac/AGIMEG