Distanziometro, Tar Puglia nega licenza ad una sala scommesse: “I poliambulatori rientrano tra i luoghi sensibili”

E’ stato presentato un ricorso al Tar della Puglia avente come oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento di diniego dell’autorizzazione per l’esercizio della raccolta scommesse.

Il Tribunale ha ricordato che “ai fini dell’operatività di tale divieto, è necessario, dunque, che preesista un “luogo sensibile” e che esso sia ubicato ad una distanza inferiore a duecentocinquanta metri dal locale presso cui sarà svolta l’attività per cui si chiede l’autorizzazione. È evidente che tale normativa comprende, nel novero dei “luoghi sensibili”, tutte le “strutture sanitarie”, senza alcuna eccezione, evitando, così, valutazioni discrezionali in sede di rilascio delle autorizzazioni ex art. 88 T.U.L.P.S.”.

“Stando agli atti di causa, inoltre, rispetto ai locali interessati dall’iniziativa della ricorrente, un poliambulatorio, titolare di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria, risulta ubicato a meno di duecentocinquanta metri di distanza per come previsti dalla medesima legge regionale”.

Per tali ragioni, è legittimo il decreto della Prefettura di Bari impugnato, nella parte in cui ha ritenuto operativo, nel caso di specie, il divieto di cui all’art. 7, comma 2, della L.R. Puglia n. 43/2013 e quindi il Tar della Puglia ha rigettato il ricorso. ac/AGIMEG