Slot, Tar Puglia: “Il distanziometro è una misura compatibile con la Costituzione”

Un esercente ha presentato un ricorso al Tar della Puglia per contestare il provvedimento del Questore di Lecce che ha negato il permesso di installare apparecchi da intrattenimento nel locale perché troppo vicino a dei luoghi sensibili.

Il Tribunale ha ricordato che “ai sensi dell’art. 7 co. 2 L.R. n. 43/13, la licenza all’esercizio di gioco non viene concessa nel caso di ubicazione del locale in un raggio inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette”.

Inoltre, “stante il chiaro tenore della normativa, che appare del tutto compatibile con i principi della Carta Costituzionale, non appare significativa in senso contrario la dedotta circostanza secondo cui l’esercizio verrebbe aperto solo in ore serali”.

Per questi motivi il Tar della Puglia ha deciso di respingere il ricorso e confermare la legittimità del provvedimento della Questura di Lecce. ac/AGIMEG