Bingo, TAR Lazio: sui canoni di proroga importi da rideterminare anche per il 2023-2024

Il TAR Lazio ha accolto nuovamente una serie di ricorsi presentati da concessionari del bingo annullando la nota di ADM del 30 maggio 2023 e il precedente avviso del 4 maggio 2023 relativi al pagamento del canone di proroga tecnica per il biennio 2023-2024.

Gli operatori avevano impugnato gli atti con cui ADM aveva dato attuazione alla legge 197/2022, che prevedeva la prosecuzione delle concessioni bingo fino al 31 dicembre 2024 e il pagamento di un corrispettivo una tantum maggiorato del 15%.

Con la nota del 30 maggio 2023, l’Agenzia aveva richiesto a ciascun concessionario il versamento di 181.125 euro, suddivisi in quattro rate.

La decisione del TAR e la normativa europea

Il Tribunale ha respinto in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione, chiarendo che la controversia non riguarda una mera questione patrimoniale, ma la legittimità della proroga tecnica e del canone imposto in applicazione della legge.

Nel merito, il TAR ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 20 marzo 2025, relativa alle concessioni bingo, secondo cui le proroghe disposte dal legislatore italiano rientrano nell’ambito della direttiva 2014/23/UE e non possono comportare modifiche sostanziali dei rapporti concessori senza una nuova procedura di gara.

Tar Tribunale Amministrativo Regionale

Sulla base del principio di superiorità del diritto europeo, il Collegio ha quindi ritenuto necessario disapplicare la normativa nella parte relativa alla proroga tecnica onerosa e al relativo canone, annullando in via derivata gli atti adottati da ADM.

Importi da ricalcolare

Il TAR ha però precisato che l’annullamento non comporta l’assenza di qualsiasi pagamento da parte dei concessionari. L’esercizio del gioco durante il periodo di proroga ha infatti prodotto ricavi e utilità per gli operatori, che restano tenuti a corrispondere un’indennità all’Erario.

Tale indennità non potrà però essere determinata in modo rigido e forfetario, uguale per tutti e indipendente dai fatturati. ADM dovrà rideterminare gli importi dovuti per il biennio 2023-2024 attraverso una valutazione che tenga conto dei ricavi effettivamente conseguiti, dei vantaggi derivanti dalla prosecuzione dell’attività senza gara e dei sacrifici imposti agli operatori, compresa la mancata possibilità di trasferimento dei locali.

Le spese di giudizio sono state compensate, tenuto conto della complessità della controversia e del fatto che ADM aveva applicato la normativa nazionale prima dell’intervento della Corte di Giustizia UE. sm/AGIMEG