Scommesse, Cassazione respinge ricorso bookmakers estero: imposta unica dovuta anche senza concessione italiana

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da un bookmakers privo di concessione italiana contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento relativo all’imposta unica sulle scommesse per il 2016.

La controversia nasce da un accertamento con cui ADM aveva richiesto il pagamento dell’imposta a un centro trasmissione dati collegato al bookmaker estero. Secondo l’Agenzia, l’attività di raccolta delle scommesse era stata svolta in Italia senza concessione e senza autorizzazione di pubblica sicurezza. Per questo motivo, l’Amministrazione aveva ritenuto obbligati al pagamento sia il titolare del centro sia il bookmaker estero, in via solidale.

La vicenda

Le società avevano impugnato l’avviso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio, ma il ricorso era stato respinto. Anche la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia aveva confermato la posizione dell’Agenzia, ritenendo che l’imposta unica fosse dovuta anche in assenza di concessione.

Secondo i giudici di merito, chi gestisce scommesse sul territorio italiano è soggetto all’imposta anche se opera per conto di un bookmaker estero. La gestione, in questo senso, comprende attività come la messa a disposizione dei locali, la ricezione delle giocate, la trasmissione dei dati, l’incasso delle somme e il pagamento delle vincite. Non è invece decisivo che il rischio economico della scommessa resti in capo al bookmaker.

Le contestazioni delle società

Davanti alla Cassazione, il bookmakers ha contestato l’applicazione della normativa, sostenendo che la propria posizione non potesse essere equiparata a quella degli operatori illeciti. Secondo le ricorrenti, infatti, la posizione del bookmakers sarebbe stata segnata da una discriminazione nell’accesso al sistema concessorio italiano.

Le società hanno inoltre sostenuto che, per il 2016, l’imposta avrebbe dovuto gravare solo sul bookmaker e non anche sul centro trasmissione dati. Hanno poi contestato il criterio di calcolo utilizzato da ADM, fondato sul triplo della media provinciale della raccolta, e hanno lamentato la violazione dei principi europei sulla libera prestazione dei servizi. Infine, hanno chiesto di escludere le sanzioni, richiamando l’incertezza del quadro normativo.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi di ricorso, richiamando il proprio orientamento già consolidato in materia. Per la Corte, l’imposta unica è dovuta anche quando le scommesse vengono raccolte in Italia per conto di un bookmaker estero privo di concessione.

In questi casi, il titolare del centro trasmissione dati e il bookmaker rispondono insieme del pagamento dell’imposta. La Corte ha chiarito che il tributo non ha natura di sanzione, ma si applica in ragione dell’attività di raccolta delle scommesse svolta sul territorio italiano.cassazione Tar tribunale giudice

I giudici hanno escluso anche la violazione del diritto europeo. Secondo la Cassazione, il fatto che il bookmaker abbia sede all’estero non impedisce l’applicazione dell’imposta sulle scommesse raccolte in Italia, né determina una discriminazione o una restrizione illegittima alla libera prestazione dei servizi.

Confermato il metodo di calcolo ADM

La Suprema Corte ha respinto anche le censure sul metodo di calcolo dell’imposta. Secondo i giudici, la disciplina che prevede la tassazione sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte non si applica agli operatori non collegati al Totalizzatore Nazionale e che non hanno aderito alla procedura di regolarizzazione.

Per questi soggetti resta quindi applicabile il criterio forfettario previsto dalla legge, che consente di calcolare l’imposta sul triplo della media della raccolta effettuata nella provincia in cui si trova il punto di raccolta.

Nel caso esaminato, non risultava che il centro trasmissione dati avesse aderito alla procedura di regolarizzazione. Per questo, la Cassazione ha ritenuto corretto l’operato di ADM.

Il ricorso è stato quindi respinto. Le società ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. mg/AGIMEG