Slot, Tar Piemonte: “Limiti orari sono adeguati e proporzionati per la tutela dell’interesse pubblico e privato”

Il titolare di una sala giochi ha presentato ricorso al Tar del Piemonte per chiedere l’annullamento dell’ordinanza avente ad oggetto “Orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.LL.P.S. R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione – Art. 6 L.R. 2.5.2016 n. 9”.

Il Tribunale ha stabilito che “nella fattispecie in esame, l’impugnata disciplina comunale limitativa degli orari di funzionamento degli apparecchi dalle 12:00 alle 24:00 (pari a 12 ore complessive) appare al Collegio adeguata e proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, ossia la prevenzione, il contrasto e la riduzione del gioco d’azzardo patologico.

“L’amministrazione ha realizzato un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresca il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie”.

L’idoneità dell’atto impugnato a realizzare l’obiettivo perseguito deve essere apprezzata, tenendo presente che scopo dell’ordinanza comunale non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco (anche quelle generate da gratta e vinci, lotto, superenalotto, giochi on line, etc.), obiettivo che travalicherebbe la sfera di attribuzioni del Comune, ma solo quello di prevenire, contrastare, ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco”.

“La riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di quelli di utilizzo degli apparecchi automatici da gioco è, in altre, parole, solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono adottare per combattere il fenomeno della ludopatia, che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicuro effetto”.

Per questi motivi il Tar del Piemonte ha deciso di respingere il ricorso dell’esercente e confermare la validità e legittimità dell’ordinanza sui limiti orari per le attività di gioco. ac/AGIMEG