Tar Lazio riapre sala giochi a Roma: “Le scuole dell’infanzia non rientrano nei luoghi sensibili”

Il titolare di una sala giochi di Roma ha impugnato al Tar del Lazio la determinazione dirigenziale del Comune di Roma Capitale, con la quale è stato ordinato il divieto di prosecuzione nell’attività di installazione di apparecchi destinati al gioco con vincita in denaro all’interno della propria attività a causa del mancato rispetto della distanza minima da una scuola dell’infanzia.

Il Tar del Lazio ha precisato che “le scuole dell’infanzia non rientrano nella categoria giuridica degli “istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado …” in quanto dell’art. 2, comma 1, lett. e), cit., la scuola dell’infanzia “concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo … promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative … contribuisce alla formazione integrale … realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria”; che le scuole dell’infanzia sono quindi istituiti di formazione e non già di istruzione ai sensi della disciplina recata dalla legge n 53/2003″.

Dunque, “alla luce delle considerazioni su esposte, il ricorso è dunque fondato in quanto l’amministrazione ha erroneamente affermato che le scuole dell’infanzia rientrano nella categoria giuridica degli “istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado”.

Per questi motivi il Tar del Lazio ha accolto l’appello e annulla gli effetti della determinazione a carico dell’appellante poiché non si trova ad una distanza inferiore di 500 metri rispetto ai luoghi sensibili. ac/AGIMEG