Tar Emilia Romagna: accolto ricorso contro distanziometro a Rimini, sospesa chiusura sala giochi

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha accolto la domanda cautelare presentata dalla Allstar S.r.l. contro il Comune di Rimini per l’annullamento “della nota con la quale l’Ufficio Impresa 4 del Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva del Comune di Rimini ha riscontrato negativamente l’istanza di archiviazione del procedimento di chiusura della sala giochi presentata dalla Allstar il 18 maggio precedente, in quanto, sulla base delle operazioni di misurazione effettuate dalla Polizia Municipale il 28 giugno, è stato confermato che la distanza fra la sala dedicata al gioco in rimini, via Italia e i luoghi sensibili è inferiore a metri lineari 500; del verbale delle operazioni effettuate il 28 giugno 2022 dagli agenti della Polizia Municipale presso la sala giochi di via Italia n. 51 per la misurazione del percorso pedonale più breve dalla sala giochi ai due luoghi sensibili, che avrebbero evidenziato il mancato rispetto da parte dell’esercizio dedicato di Via Italia del limite distanziale di 500 metri, riscontrando rispettivamente una distanza di 320 metri rispetto allo stadio del baseball e di 471 metri dalla sede della Cooperativa Cento Fiori”.

“Considerato che con il ricorso in esame parte ricorrente ha ritualmente impugnato l’atto comunale datato 30 giugno 2022 di diniego dell’ archiviazione da essa richiesta il 18 maggio 2022 della chiusura della sala giochi “Admiral“ disposta con atto del 20 gennaio 2020 pur rimasto del tutto inoppugnato; Ritenuto, ad un sommario esame, di poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa la non completa correttezza della misurazione della distanza effettuata dal Comune resistente della citata sala giochi rispetto allo stadio del baseball, quale luogo definito sensibile; Considerato, infatti, che l’attraversamento pedonale in corrispondenza dell’incrocio tra via Scozia e la SS 9, completamente privo di strisce pedonali, benchè consentito ai sensi dell’art. 190 c. 3, Codice della Strada appare “prima facie” pericoloso anche nel rispetto delle comuni regole di prudenza esigibili e dunque non computabile ai fini del calcolo della distanza; Considerata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare”, il Taraccoglie la suindicata domanda cautelare e per l’effetto: sospende l’efficacia del provvedimento impugnato. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 aprile 2023″, si legge nella sentenza. cdn/AGIMEG