Tar Emilia Romagna: “Non provato l’effetto espulsivo del regolamento sul gioco di Parma e del distanziometro. Il 17% del territorio è idoneo ad attività di gioco”

Il titolare di una sala giochi ha presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna per contestare la legittimità del regolamento comunale di Parma sul gioco pubblico e i conseguenti atti di avvio del procedimento di chiusura dell’esercizio per la violazione delle distanze minime dai luoghi sensibili.

Sulla illegittimità delle due deliberazioni del Consiglio comunale di Parma il Tribunale ha affermato che “risulta destituita di fondamento la censura di incompetenza, in quanto la citata deliberazione giuntale non costituisce atto pianificatorio di natura “urbanistico-territoriale”, vertendo essa, invece, sulla specifica materia della disciplina regionale della lotta alla ludopatia di cui alla L.R. Emilia-Romagna n.5 del 2013″.

Inoltre, il Collegio rileva che “non è stato provato alcun effetto espulsivo sul territorio del Comune di Parma, che il predetto Comune ha individuato le zone in cui tale attività può essere dislocata e le stesse, in base a tale scelta, occupano una parte del territorio comunale che risulta essere circa il 17% del territorio urbanizzato ed urbanizzabile”.

Per questi motivi il Tar dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso e conferma la legittimità degli atti emessi dal Comune di Parma. ac/AGIMEG