Il Tar della Sezione Autonoma di Bolzano ha respinto una serie di ricorsi che impugnavano i provvedimenti emessi dal Comune che prevedevano la cessazione dell’attività di raccolta di gioco, poiché i locali non erano posizionati alla distanza prevista dal distanziometro provinciale dai luoghi sensibili.
Il Tribunale ha precisato che “il Comune struttura le proprie difese muovendo da ampie riflessioni sulle conseguenze sociali, non più trascurabili, prodotte dalla diffusione senza limiti del gioco legale, con particolare riguardo all’ambito provinciale. Rileva come l’Intesa siglata in occasione della conferenza unificata Stato – Regioni del 7.9.2017 (repertorio atti 103/cu), abbia riscontrato l’emergenza sociale conseguente alla diffusione del gioco legale e abbia perciò previsto la sua significativa riduzione complessiva sul territorio nazionale e riconosciuto la validità delle discipline già introdotte dalle Regioni e dalle Province autonome, alle quali ha dato facoltà “di prevedere forme maggiori di tutela della popolazione” “ai fini del contrasto delle patologie afferenti alla dipendenza da gioco d’azzardo”.
Inoltre, è stato “contestato che il distanziometro provinciale produca un effetto espulsivo del gioco legale dal territorio, come, a suo avviso, confermerebbe anche la CTU disposta dal Consiglio di Stato nell’ambito di diversi ricorsi analoghi, per tema, al presente, della quale sono citati alcuni passi, ritenuti particolarmente significativi”.
“La CTU dimostrerebbe, infatti, l’erroneità delle perizie di parte che, per gonfiare l’effetto interdittivo prodotto dal distanziometro, avvicinandolo all’espulsione del gioco legale dal territorio provinciale, avrebbero, da un lato, preso in considerazione l’intero territorio, comprensivo dell’amplissima parte coperta dal paesaggio naturale, sottratto a ogni possibilità edificatoria e dunque inutilizzabile a fini insediativi; dall’altro lato, avrebbero considerato anche i siti sensibili di cui agli elenchi delle delibere della Giunta provinciale nn. 341/2012 e 1570/2012, già annullate da questo TRGA, e avrebbero cercato di arricchire il più possibile il numero dei siti sensibili, dando della normativa provinciale un’interpretazione estensiva, con particolare riguardo ai siti da ascrivere alla categoria delle “strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza”, mai adottata dall’Amministrazione in sede di procedimento amministrativo”.
“Nel merito del provvedimento – prosegue il Tar di Bolzano – impugnato il Comune sottolinea come il territorio insediabile accertato dalla CTU, pari a 1, 67 kmq, corrisponda al 26,9% della superficie utilizzabile, al netto, cioè, del paesaggio naturale (doc. 13 del Comune), e individua le zone produttive come aree particolarmente idonee a ospitare il gioco legale, arricchendo l’argomento con un elenco di sale giochi e tabacchini insediatevisi e valorizzando i collegamenti ottimali di queste zone rispetto al contesto cittadino (doc. 9 del Comune). Non sussisterebbe, pertanto, il rappresentato vizio di motivazione del provvedimento gravato“.
Per questi motivi il Tar della Sezione Autonoma di Bolzano ha deciso di respingere i ricorsi e confermare la validità dello strumento del distanziometro provinciale. ac/AGIMEG