VLT, Tar Bolzano difende distanziometro: no ad installazione apparecchi se nel raggio di 300 metri vi sono luoghi sensibili

Non può essere essere concessa l’autorizzazione per l’installazione di apparecchi da intrattenimento VLT se nel raggio di 300 metri vi sono luoghi sensibili. E’ quanto ha confermato il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano in merito ad un ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto con oggetto l’accertamento della decadenza dell’autorizzazione concernente la raccolta scommesse su competizioni ippiche e sportive, nonchè dell’autorizzazione alla raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), R.D. n. 773/1931 (VLT)”.

Per il Tar “considerato che, ai sensi dell’art. 58 c.p.a., le parti possono riproporre la domanda cautelare al Collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale ‘se si verificano mutamenti delle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tal caso l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza’; Ritenuto che nel caso di specie non sussistano i suddetti presupposti dato che:

la censura sollevata dal ricorrente, secondo cui la distanza dai luoghi sensibili di cui all’art. 5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 e s.m. andrebbe calcolata considerando l’effettivo percorso pedonale, non quello virtuale era già contenuta nel secondo motivo del ricorso ed è quindi già stata oggetto di valutazione in sede di esame dell’istanza cautelare presentata unitamente ad esso – è lo stesso legislatore provinciale ad aver previsto, nella sopra citata disposizione, che non possa essere concessa l’autorizzazione se nel “raggio di 300 metri” vi siano luoghi sensibili;

anche la circostanza secondo cui alcune delle attività svolte nei luoghi sensibili indicati nel provvedimento impugnato siano state trasferite altrove era già stata rappresentato nel ricorso (ed è comunque sufficiente anche solo la presenza di un sito sensibile per giustificare il provvedimento ai sensi della sopra citata legge provinciale)”, il Tar Bolzano rigetta l’ istanza per il rilascio di provvedimenti cautelari e conferma l’udienza di merito, già fissata per il 6 luglio 2022. cr/AGIMEG