Stanleybet: dopo Milano e Rovigo anche la Corte di Torino ribadisce che la società è sanata dalla giurisprudenza. Avv. Agnello: “Per l’imposta unica la volontà del legislatore era di sanzionare l’attività illecita”

“Anche il Giudice Tributario di Torino ha aderito alla giurisprudenza del Consiglio di Stato e ha riconosciuto che Stanleybet è un’eccezione alla regola e l’imposta unica va applicata alla stregua della legge n. 504/1998, con il medesimo regime fiscale applicato ai concessionari, in quanto “la società maltese è soggetto che può esercitare l’attività di  raccolta lecita di scommesse sul territorio nazionale italiano, anche se non ha mai potuto essere collegata al “totalizzatore nazionale“ in quanto discriminata”. E’ quanto riporta una nota dello studio Agnello.

La Corte di Giustizia Tributaria di Torino era stata adita per pronunciarsi sui ricorsi proposti dagli Avvocati Daniela Agnello e Vittoria Varzi, nell’interesse della società Stanleybet e due CTD ad essa affiliati. Oggetto del giudizio erano gli avvisi di accertamento in materia di imposta unica sulle scommesse che l’ADM aveva quantificato secondo la normativa sanzionatoria prevista per le attività illecite.

La difesa contestava il metodo di quantificazione dell’imposta utilizzato dall’ADM e chiedeva l’applicazione dell’imposta nei termini e nelle modalità previste per i concessionari statali.

La Corte di Giustizia Tributaria di Torino ha accolto l’impostazione difensiva censurando la posizione dell’Agenzia che “rifiuta di assimilare agli operatori italiani la società maltese ricorrente”.

Il Giudice Tributario fonda la pronunzia sulla ratio legis della normativa di settore, precisando che questa “è chiaramente individuabile nella volontà del legislatore di sanzionare l’attività di gioco illecita”.

La Corte di Torino ribadisce che in materia di imposta unica si distinguono “due categorie di operatori, quella dei concessionari che esercitano attività lecita a cui viene applicato il d.lgs. 504/1998 e quella dei soggetti che esercitano un’attività illecita, in assenza di concessione e/o di autorizzazione, ai quali tale normativa non può essere applicata” e, pertanto, che “Stanleybet Malta Limited, appartiene di fatto ad una terza categoria di soggetti , quelli da considerare sanati dalla giurisprudenza e rappresenta un’eccezione alla regolanei cui confronti è intervenuta “una sorta di sanatoria”.

Su tali premesse, la Corte di Giustizia conclude “la società ricorrente maltese è soggetto che può esercitare l’attività di raccolta lecita di scommesse sul territorio nazionale italiano, anche se non ha mai potuto essere collegata al “totalizzatore nazionale“ in quanto discriminata. Tale riconoscimento automaticamente la sottopone al regime fiscale previsto dalla legge 504/98, per il pagamento dell’imposta sull’attività svolta.”

Ancora un’altra pronuncia, dopo Milano, Rovigo e Napoli, che afferma l’equiparazione di Stanleybet ai concessionari statali ed esclude tassativamente l’applicazione del trattamento fiscale sanzionatorio, previsto unicamente per gli “operatori non collegati alla filiera legale”. lp/AGIMEG