Il titolare di una sala giochi ha presentato un ricorso al Tar di Trento per chiedere la sospensione e l’annullamento del regolamento provinciale di Trento che impone 300 metri di distanza minima tra le attività di gioco e i cosiddetti luoghi sensibili.
Il tribunale ha precisato che “nella sommaria valutazione della fattispecie propria della presente fase di giudizio e riservando pertanto ogni ulteriore determinazione al riguardo nella ben più conferente sede collegiale di cui all’art. 55 c.p.a., che le pronunce cautelari emesse in sede monocratica e riferite dalla parte ricorrente a supporto della propria tesi attengono essenzialmente a provvedimenti amministrativi emessi dai Comuni in difetto di sovrastanti fonti legislative che, come nel caso delle surriferite disposizioni di legge della Provincia Autonoma di Trento, individuano in via del tutto tassativa e inderogabile puntuali situazioni di incompatibilità tra l’attività svolta dalla medesima parte ricorrente e taluni, ben precisati ambiti sensibili, e ritenuto pertanto in tale particolare contesto normativo che in via contingente, nel necessario contemperamento in questa fase processuale tra il pubblico interesse e quello di cui il privato è portatore, deve essere accordata nella presente fase processuale preminente tutela del bene primario della salute“.
Inoltre, “le predette fonti di legge provinciale non possono essere – allo stato – tout court disapplicate in via contingentemente cautelare da questo giudice dell’urgenza proprio in quanto esse prendono in considerazione principalmente le conseguenze sociali dell’offerta di una tipologia di giochi suscettivi di innescare pericolosi fenomeni compulsivi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a tali giochi da parte degli utenti, apparendo quindi il presupposto dell’intervento del legislatore allo stato costituzionalmente fondato anche sulla materia del governo del territorio di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. e, a fortiori, anche in tema di competenza di legislazione primaria a’ sensi dell’art. 8, n. 5, del predetto Statuto speciale di autonomia e di legislazione concorrente a’ sensi dell’art. 9, n. 3, dello Statuto medesimo in materia di commercio, nonché dello stesso art. 9, n. 1, in materia di polizia locale urbana, e posto comunque che l’art. 41 Cost. dispone – tra l’altro – che l’iniziativa economica del privato non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e alla sicurezza”.
Infine, non va sottaciuto che “la medesima parte ricorrente, fruendo del consistente periodo transitorio accordato dalla disciplina contenuta nei predetti articoli di legge provinciale, avrebbe comunque potuto utilmente attivarsi per trasferire il proprio esercizio nella pur ridotta area “non espulsiva” dell’attività di cui trattasi e di cui essa stessa allo stato comprova l’esistenza. L’insieme di tali considerazioni induce pertanto a contingentemente respingere l’istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente”.
Per questi motivi il Tar di Trento rigetta l’istanza cautelare e fissa per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare la camera di consiglio del 10 novembre 2022. ac/AGIMEG