Il titolare di una sala giochi ha presentato un ricorso al Tar della Sicilia per chiedere l’annullamento del provvedimento del Questore di Catania, con il quale veniva imposto, ai sensi dell’art. 110 TULPS, che tutti gli apparecchi da gioco, legittimamente installati, fossero spenti/disattivati entro le ore 24.00 (per complessive 15 ore di funzionamento), a differenza del regime precedente (che prevedeva 17 complessive ore di funzionamento).
Il Tar della Sicilia ha stabilito che “il provvedimento limitativo degli orari si presenta assolutamente ragionevole, proporzionato e coerente, ed è fondato su una analisi fattuale oggettiva, articolata e tecnicamente orientata al perseguimento dell’interesse alla prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi (reati contro il patrimonio, aggregazioni tra soggetti controindicati, etc…) oltre che di quelli che destano particolare allarme sociale (in primis, le ludopatie), i quali si prestano ad essere realizzati più favorevolmente nelle ore notturne, quando la soglia di vigilanza generale (della popolazione) e speciale (delle Forze di Polizia) è notoriamente inferiore”.
“Nel bilanciamento dei valori in gioco, il Collegio ritiene che l’autorità di Polizia abbia tenuto conto, per come evidenziato nella memoria di costituzione della difesa erariale, non solo della situazione specifica del territorio di riferimento ma anche della necessità di dover adottare un provvedimento proporzionato, che non andasse a comprimere eccessivamente la libertà di impresa”.
Per questi motivi il Tar della Sicilia ha deciso di rigettare il ricorso e confermare la legittimità dei limiti orari agli apparecchi da intrattenimento. ac/AGIMEG