Slot, Tar Campania: “Limiti orari sono uno strumento adeguato per contemperare l’interesse economico e la tutela della salute”

Il titolare di una sala giochi di Capua ha presentato un ricorso al Tar della Campania per contestare il regolamento comunale che impone limiti orari per il funzionamento degli apparecchi da intrattenimento.

Il Tar della Campania ha stabilito che “la limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco o scommessa e degli altri esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco è stata disposta dal Comune per tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini: l’ordinanza impugnata è stata, infatti, adottata dal Sindaco, ex art 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 (nella specie dal Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco, ndr.), allo scopo di prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno del gioco d’azzardo patologico (GAP)“.

“La competenza del Sindaco ad emanare le ordinanze de quibus è pacifica in giurisprudenza (ex multis, Corte costituzionale 18 luglio 2014, n. 220, Consiglio di Stato, Sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4794) e non necessita di particolari glosse. Ciò premesso, la censura con cui la ricorrente deduce il difetto d’istruttoria, per non avere l’Ente Locale effettuato specifiche, minuziose e lenticolari indagini in ordine all’incidenza del fenomeno della ludopatia sul territorio comunale, non merita condivisione”.

Dunque, “l’impugnata disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa – che consente un’apertura giornaliera pari a otto ore giornaliere (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00) – appare al Collegio proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie”.

Per questi motivi il Tar della Campania ha deciso di rigettare il ricorso dell’esercente e confermare la validità dei limiti orari posti dal Comune di Capua. ac/AGIMEG