Il titolare di una sala giochi ha presentato un ricorso al Tar della Puglia per contestare il Regolamento che impone una distanza minima dai luoghi sensibili per poter operare.
I giudici hanno affermato che “il legislatore regionale è intervenuto, invece – come già anticipato – per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della “dipendenza da gioco d’azzardo”: fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all’alcoolismo.
La disposizione in esame persegue, pertanto, in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale. Ne consegue, per tali ragioni, in primo luogo, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dai ricorrenti”.
In più, il Tar aggiunge che “i Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”.
Per questi motivi il Tar della Puglia ha rigettato il ricorso e confermato la validità dei regolamenti che impongono una distanza minima delle sale giochi dai cosiddetti luoghi sensibili. ac/AGIMEG