Modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento alla raccolta sulle scommesse. E’ quanto illustrato nella determinazione direttoriale firmata dal DG dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Marcello Minenna. Ecco il testo completo:
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE VISTO il Decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco; VISTO l’articolo 16, comma 1, della Legge 13 maggio 1999, n. 133 in base al quale con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive, nonché a ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell’Economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell’articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo; VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e, in particolare, l’articolo 12, commi 1 e 2; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della Legge n. 383 del 2001, nonché il Decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con Legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l’affidamento all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; VISTO il Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e successive modificazioni, recante il riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della Legge 3 agosto 1998, n. 288; VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 1 marzo 2006, n. 111, con cui è approvato il Regolamento recante la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi; VISTA la Determinazione direttoriale n. 3759 del 29 luglio 2016, che prevede, tra l’altro, la definizione dei requisiti minimi, delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento delle piattaforme di gioco virtuale per le scommesse a quota fissa su simulazioni di eventi; VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, con cui è approvato il Regolamento recante norme concernenti l’istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell’articolo 16 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e l’articolo 1, comma 634 e seguenti, che introduce modifiche alla ripartizione della posta di gioco e sopprime l’imposta unica di cui al Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504; VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 con cui è approvato il Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva e l’articolo 1, comma 634 e seguenti che introduce modifiche alla ripartizione della posta di gioco e sopprime l’imposta unica di cui al Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e il diritto fisso di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412; VISTA la Determinazione direttoriale n. 18726/Giochi/Sco del 12 maggio 2008, come modificata dalla Determinazione direttoriale 10 marzo 2010, che stabilisce le modalità attuative del concorso pronostici su base ippica denominato “V7”; VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici delle formule delle nuove scommesse ippiche a totalizzatore, denominate “Vincente nazionale” e “Accoppiata nazionale”; VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici della formula della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominata “Nuova Tris nazionale”; VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici delle formule delle nuove scommesse ippiche a totalizzatore, denominate “Quartè nazionale” e “Quintè nazionale”; VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 25 ottobre 2004, che introduce la regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli; VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 18 marzo 2013, n. 47, con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori (c.d. Betting Exchange); VISTO l’articolo 217 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”; VISTO, in particolare, l’articolo 217, comma 2, del su citato Decreto legge che, tra l’altro, dispone che dalla data di entrata in vigore del Decreto legge e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sia versata all’entrata del bilancio dello Stato e resti acquisita all’erario; CONSIDERATO che, sempre l’articolo 217, comma 2, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che il finanziamento del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” sia determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021; RITENUTO, pertanto, necessario definire le modalità di determinazione dell’importo dello 0,5 per cento per le singole tipologie di scommessa nonché i termini di versamento degli importi da corrispondere; VISTI E VALUTATI in relazione alle scommesse della tipologia Betting Exchange i pareri degli operatori del settore; VISTA la sentenza n. 11496/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio; CONSIDERATA la finalità di individuare una modalità di calcolo del prelievo destinato a finanziare il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” che tenga conto delle peculiarità del Betting Exchange; CONSIDERATO che nelle scommesse a quota fissa con interazione diretta tra giocatori l’importo scommesso e la somma da riscuotere in caso di vincita o le relative modalità di determinazione, sono concordate mediante l’inserimento da parte del giocatore di una offerta di scommessa sulla piattaforma di raccolta e la successiva effettuazione dell’abbinamento da parte del concessionario con l’offerta fatta da altro giocatore di accettare detta scommessa in qualità di “banco”; CONSIDERATO, pertanto, che nel Betting Exchange, per ciascuna scommessa, un giocatore accetta in qualità di “banco” la puntata di uno o più giocatori; CONSIDERATO, quindi, che nel Betting Exchange, per ciascuna scommessa, un giocatore svolge la funzione di “banco” e che, conseguentemente, questa ha analoga natura della posizione che svolge il concessionario tradizionale nelle scommesse del gioco pubblico; CONSIDERATO che nel Betting Exchange l’importo che, in esito all’evento, è incassato dal giocatore che funge da “banco”, è assimilabile alla somma incassata dal concessionario nelle scommesse tradizionali del gioco pubblico; RITENUTO che le differenti caratteristiche tecniche tra le scommesse sportive tradizionali e il citato Betting Exchange si riflettono sulle rispettive definizioni di basi di calcolo per l’applicazione dello 0,5 % da destinare al “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”; VISTA la finalità di definire un criterio di calcolo del prelievo destinato a finanziare il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” che consenta una parità sostanziale di trattamento fra il Betting Exchange e le scommesse sportive tradizionali; CONSIDERATO che tale parità sostanziale risulterebbe indispensabile ad evitare una qualunque sperequazione nel mercato tra le posizioni di concessionario tradizionale e di “banco” in ragione del presupposto che un qualunque differenziato trattamento applicativo potrebbe spingere il concessionario tradizionale a voler eludere la norma ponendosi nella posizione di “banco” e concretizzando una effettiva distorsione del corretto svolgimento del gioco pubblico; CONSIDERATO che tale ultima conseguenza deve essere ampiamente scongiurata ed evitata al fine di eliminare ogni possibile danno erariale che si potrebbe concretizzare per mezzo di questa spinta distorsiva in grado di concretizzare anche il venir meno del versamento di quota parte dell’imposta unica da corrispondere a cura del concessionario tradizionale sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ai giocatori; RITENUTO che detta parità sostanziale possa essere ottenuta applicando il prelievo dello 0,5 per cento alle somme effettivamente percepite dai giocatori che assolvono al ruolo di “banco” secondo un meccanismo analogo a quello della rete tradizionale; RITENUTO che detto criterio comporti una sostanziale equiparazione nell’incidenza del prelievo sulle raccolte delle scommesse sportive tradizionali e del Betting Exchange e, di conseguenza, una parità di trattamento; RITENUTO che diverse modalità di calcolo del prelievo destinato a finanziare il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”, basate su altri fattori dei flussi economico-finanziari siano maggiormente afflittive per i concessionari del Betting Exchange, perché il criterio suddetto grava sui giocatori che hanno assolto la funzione di “banco” e non sui concessionari, in ragione del diverso ruolo svolto da questi ultimi nel Betting Exchange rispetto alle scommesse tradizionali; RITENUTO necessario, per continuità sia amministrativa sia contabile e per la sua qualifica di agente contabile, che il concessionario del Betting Exchange assicuri la raccolta di quanto dovuto a cura dei giocatori che svolgono la funzione di “banco” e che provveda a versare, secondo le medesime modalità della rete tradizionale, il dovuto all’erario per tutti i giocatori per la corretta applicazione delle aliquote previste dalla legge; PRESO ATTO che il concessionario del Betting Exchange svolge un ruolo di garanzia al corretto svolgimento del gioco pubblico secondo questo approccio innovativo dove il giocatore svolge funzioni di “banco” qualificabili, di fatto e di diritto, analoghe a quelle esercitate dal concessionario sulla rete di raccolta tradizionale; RITENUTO che tale ruolo di garanzia previsto dalla concessione ammetta in concreto l’ingenerarsi di responsabilità solidali in capo al concessionario del Betting Exchange sugli importi da versare da parte dei giocatori che svolgono la funzione di “banco” anche in ragione della sua intermediazione e della sua posizione di concessionario del gioco pubblico; CONSIDERATO che il concessionario del Betting Exchange è l’unico soggetto di diritto privato che in modo univoco e determinato ha la reale cognizione di quanto ogni singolo giocatore, che svolge la funzione di “banco”, deve versare all’erario per finanziare il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” secondo le aliquote previste dalla legge; CONSIDERATA la necessità di disciplinare gli effetti diretti della sentenza n. 11496/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e in particolare di quanto necessario a seguito della dichiarazione di nullità della Determina nr. 307276/R.U. dell’8 settembre 2020 e della Determina nr. 151351/R.U del 18 maggio 2021; VISTI i nuovi criteri di calcolo qui determinati per il prelievo destinato a finanziare il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” che comportano effetti riferibili, anche, a periodi di imposta degli anni fiscali 2020 e 2021, CONSIDERATA la necessità di assicurare per gli anni 2020 e 2021 la copertura finanziaria del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” senza oneri o squilibri a carico della finanza pubblica,
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1 OGGETTO 1. La presente Determinazione stabilisce le modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento alla raccolta sulle scommesse di cui all’articolo 217, comma 2, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. 2. Il predetto importo è versato a cura dei concessionari secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.
ARTICOLO 2 MODALITÀ DI CALCOLO 1. La somma costituente “raccolta” è individuata sulla base dei singoli provvedimenti di regolamentazione delle scommesse. 2. L’importo è calcolato come segue: a) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta al netto dell’imposta unica calcolata nel periodo corrispondente per scommesse sportive a quota fissa, scommesse a quota fissa su simulazione di eventi, concorsi pronostici ippici, scommesse di ippica nazionale, scommesse ippiche a totalizzatore, scommesse ippiche a quota fissa e multiple a riferimento; b) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta del periodo corrispondente per i concorsi pronostici sportivi e le scommesse sportive a totalizzatore; c) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alle somme percepite dai giocatori che hanno assolto la funzione di “banco”, al netto dell’Imposta Unica.
ARTICOLO 3 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO L’importo complessivo da versare riferito a ciascun quadrimestre, è dato dalla somma degli importi calcolati mensilmente per ciascuna tipologia di gioco.
ARTICOLO 4 PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO E TERMINI DI VERSAMENTO 1. Il periodo contabile di riferimento è il quadrimestre. 2. I versamenti sono effettuati dai concessionari del gioco pubblico nel rispetto dei seguenti termini: a) 20 maggio 2020 – 31 agosto 2020: entro il 30 novembre 2020; b) 1 settembre 2020 – 31 dicembre 2020: entro il 28 febbraio 2021; c) 1 gennaio 2021 – 30 aprile 2021: entro il 31 agosto 2021; d) 1 maggio 2021 – 31 agosto 2021: entro il 30 novembre 2021; e) 1 settembre 2021 – 31 dicembre 2021: entro il 28 febbraio 2022.
ARTICOLO 5 MODALITÀ DI VERSAMENTO Il versamento di quanto dovuto dai soggetti passivi di imposta dovrà essere effettuato secondo le modalità che verranno indicate con successivo provvedimento dell’Agenzia, sentita la Ragioneria Generale dello Stato.
ARTICOLO 6 LIMITE Qualora prima del 31 dicembre di ciascun anno sia raggiunto il limite massimo, rispettivamente, di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021, il calcolo dell’importo è limitato al mese in cui detto limite è raggiunto e l’importo mensile è ricalcolato in misura proporzionale rispetto alla somma registrata in eccesso.
ARTICOLO 7 NORMA TRANSITORIA 1. Le somme dovute dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva della quota dello 0,5 per cento sino alla data di esecuzione del presente provvedimento sono versate a cura dei concessionari alle scadenze previste dall’articolo 4, comma 2. 2. Gli uffici competenti della Direzione Giochi provvederanno a ricalcolare gli importi dovuti dai singoli concessionari di propria vigilanza e a comunicare gli effetti finanziari della presente determinazione ai soggetti passivi di imposta o che, come nel Betting Exchange, assumono responsabilità solidale nel versamento di quanto dovuto. 3. I diversi valori finanziari positivi per l’Amministrazione finanziaria derivanti dall’aggiornamento degli importi dovuti dai singoli concessionari per gli anni contabili 2020 e 2021, verranno versati all’Erario entro 180 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 4. I diversi valori finanziari negativi per l’Amministrazione finanziaria derivanti dall’aggiornamento degli importi non dovuti dai singoli concessionari per gli anni contabili 2020 e 2021, saranno disciplinati con apposito provvedimento dell’Agenzia adottato previa acquisizione di parere della Ragioneria Generale dello Stato. Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e a ogni effetto di legge. cdn/AGIMEG