La Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con condizioni, al Decreto di riordino del gioco online. Si tratta dell’ultimo ‘capitolo’ dell’iter governativo del decreto.
Nel testo viene sottolineato il parere favorevole, dato però a condizione che si facciano anche le gare per la concessione del Lotto e per quella dei Gratta e Vinci, si preveda la liquidità internazionale per il poker online, si abbassi il costo della concessione online attualmente a 7 milioni di euro, si portino a 200 euro le ricariche settimanali nei PVR. Ecco il testo integrale del documento:
La Commissione finanze e tesoro,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111;
- rilevata l’opportunità di garantire certezza in ordine alla corretta identificazione del giocatore, al fine di tutelare i minori di età, di dare concreta attuazione al principio dello sviluppo del gioco sicuro, volto ad assicurare la tutela del giocatore sia dal punto di vista della salute, sia da quello dell’ordine pubblico e della sicurezza rispetto a fenomeni criminali, nonché di assicurare il pieno controllo della rete di gioco, attraverso il rafforzamento del gioco legale, il contrasto del riciclaggio, la tracciabilità dei flussi finanziari e la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici;
- ritenuto che uno degli obiettivi primari del predetto decreto legislativo consiste nel riavvio delle procedure di gara per una attribuzione effettivamente concorrenziale e competitiva delle concessioni statali per la gestione della raccolta del gioco a distanza;
- considerato altresì, a tale riguardo, che
tra le forme della raccolta del gioco a distanza rientra anche quella riguardante il gioco del Lotto automatizzato e gli altri giochi numerici a quota fissa, la cui concessione scade a novembre del 2025;
la riattribuzione con gara della concessione del lotto e conseguente messa in esercizio, implica una articolata procedura la cui durata può arrivare a diciotto mesi, ragion per cui risulta quanto mai opportuno che la stessa venga avviata con una disciplina specifica da inserire nello schema di decreto in titolo;
- tenuto conto, altresì, che la responsabilità erariale è uno dei presìdi posti a tutela della finanza pubblica e che è dunque opportuno limitare le ipotesi di esclusione di detta responsabilità, assicurandola nei casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta;
- giudicato, infine, opportuno che le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del presente decreto legislativo confluiscano nel fondo per l’attuazione della delega fiscale;
esprime
parere favorevole, con le seguenti condizioni:
provveda il Governo l’opportunità di:
1) provveda il Governo ad introdurre nel decreto legislativo in esame una apposita norma che disponga l’avvio senza indugio da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli della procedura di affidamento, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, della gestione del servizio, nelle sue diverse forme, anche a distanza, del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, prevedendo tra l’altro:
1.1. una durata della concessione pari a nove anni, non rinnovabile;
1.2. una selezione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, una base d’asta, per le offerte al rialzo, pari ad almeno 1 miliardo di euro;
1.3. l’eventuale versamento del prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria anche in più rate, ancorate comunque in primo luogo al momento dell’aggiudicazione e a quello dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario;
1.4. l’eventuale inserimento di clausole, nel bando di gara, anche in ordine alla misura dell’aggio del concessionario;
1.5. l’eventuale previsione, nel bando di gara, di ogni altra clausola utile anche facendo riferimento a quelle già utilizzate nell’occasione dell’ultima gara in materia;
2) provveda il Governo ad introdurre nel decreto legislativo in esame una apposita norma che disponga l’avvio senza indugio da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli della procedura di affidamento, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, della gestione del servizio, nelle sue diverse forme, anche a distanza, del gioco del “gratta e vinci”.
E osservazioni:
valuti il Governo l’opportunità di:
- prevedere l’introduzione della modalità di gioco cd. “liquidità condivisa” (o anche “liquidità internazionale”) con fonte regolamentare al fine di potenziare l’offerta di gioco in Italia, con riferimento in particolare al gioco del poker on line;
- prevedere l’utilizzazione della carta di identità, della patente di guida e il passaporto, come strumenti certi di identificazione del giocatore sia per la rete a distanza che per la rete fisica, per un miglior controllo della rete di gioco, e in particolare, prevedere che l’impiego di detti strumenti di identificazione sia contemplata nella disciplina dei giochi a distanza;
- riformulare la lettera d) del comma 6, dell’articolo 6, al fine di inquadrare correttamente il concetto di APP di gioco non da intendersi come strumento attivabile sul sito del concessionario, ma piuttosto come strumento di accesso, attraverso dispositivi mobili, alle differenti tipologie di gioco facenti parte del portafoglio del concessionario;
- all’articolo 6, comma 5, lettera p), prevedere una rimodulazione del canone una tantum attualmente previsto a 7 milioni di euro, al fine di garantire una maggiore concorrenza del mercato e possibili maggiori effetti di gettito per lo Stato garantendo, altresì, l’equilibrio economico-finanziario del contratto di concessione con la possibilità di aumentare il canone annuo della concessione pari al 3% del margine netto del concessionario di cui all’articolo 6, comma 6, lettera n);
- valutare altresì l’opportunità di una più appropriata formulazione tecnica della succitata lettera n) del comma 6 dell’articolo 6;
- con riferimento all’articolo 13, comma 2, ridurre l’importo annuale di Iscrizione all’albo dei punti vendita di ricarica, apparentemente eccessivamente oneroso, al fine di garantire la sostenibilità dell’attività di punto di vendita di ricarica, tenuti in considerazioni i dati relativi agli attuali volumi medi di ricariche realizzate attraverso questo canale ed i relativi ricavi degli esercenti;
- modificare all’articolo 13, comma 5, il limite settimanale delle ricariche effettuabili dagli esercenti l’attività di punto vendita ricariche, attualmente fissato a 100 euro incrementandolo fino a 200 euro in considerazione del fatto che l’attuale formulazione appare in conflitto con la vigente normativa europea e interna;
- modificare l’ultimo periodo dell’articolo 20, al fine di limitare l’esclusione della responsabilità erariale per l’adozione dei provvedimenti di variazione previsti dal predetto articolo, quanto ai loro effetti finanziari, alle sole ipotesi di colpa grave;
- modificare l’articolo 25 al fine di prevedere che tutte le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, confluiscano nel fondo per l’attuazione della delega fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111.