In dirittura di arrivo il lavoro di entrambi i rami del Parlamento sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza.
Entro oggi, infatti, il decreto dovrà acquisire i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Dopo i pareri delle Commissioni Finanze della Camera e Bilancio del Senato, la V Commissione Bilancio della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazione al provvedimento.
La sottosegretaria Lucia Albano (MEF), in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 7 febbraio scorso, ha evidenziato che “gli effetti in termini di maggior gettito derivanti dai pagamenti dovuti ai sensi dell’articolo 13, comma 2, per l’iscrizione all’albo per la registrazione dei titolari di rivendite di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici sono stati prudenzialmente quantificati solo con riferimento al periodo compreso tra il 2024 e il 2033, in considerazione della durata novennale della relativa concessione. Con riferimento alle disposizioni finanziarie di cui all’articolo 25, segnalo che è previsto che il fondo di cui all’articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023 sia incrementato in misura pari alle maggiori entrate di cui all’articolo 13, comma 2, mentre le maggiori entrate di cui all’articolo 6, comma 6, lettera n), sono in via prudenziale versate all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro successiva riassegnazione al citato fondo di cui all’articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023. Sottolineo che le maggiori entrate di cui all’articolo 6, comma 5, lettera p), che determinano effetti differenti sui saldi di finanza pubblica, sono destinate al miglioramento dei medesimi saldi, in linea con quanto indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento allegato allo schema di decreto in esame. Concordo, quindi, sull’opportunità di specificare che lo schema del regolamento di cui all’articolo 20, comma 1, che potrà prevedere, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni alla disciplina dei singoli giochi a distanza, sia trasmesso alle Camere, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009, ai fini dell’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari”.
Ecco il testo integrale del parere approvato:
La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (Atto n. 116);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che: gli effetti in termini di maggior gettito derivanti dai pagamenti dovuti ai sensi dell’articolo 13, comma 2, per l’iscrizione all’albo per la registrazione dei titolari di rivendite di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici sono stati prudenzialmente quantificati solo con riferimento al periodo compreso tra il 2024 e il 2033, in considerazione della durata novennale della relativa concessione;
con riferimento alle disposizioni finanziarie di cui all’articolo 25, è previsto che il fondo di cui all’articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023 sia incrementato in misura pari alle maggiori entrate di cui all’articolo 13, comma 2, mentre le maggiori entrate di cui all’articolo 6, comma 6, lettera n), sono in via prudenziale versate all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro successiva riassegnazione al citato fondo di cui all’articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023;
le maggiori entrate di cui all’articolo 6, comma 5, lettera p), che determinano effetti differenti sui saldi di finanza pubblica, sono destinate al miglioramento dei medesimi saldi, in linea con quanto indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento allegato allo schema di decreto in esame;
rilevata l’esigenza di: precisare, in conformità con le indicazioni contenute nella relazione tecnica, che il provvedimento di cui all’articolo 10, comma 2, che potrà eventualmente prevedere un indennizzo a favore dei concessionari in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta della concessione, conseguente a significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio, avrà carattere legislativo;
specificare che lo schema del regolamento di cui all’articolo 20, comma 1, che potrà prevedere, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni alla disciplina dei singoli giochi a distanza, sia trasmesso alle Camere, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009, ai fini dell’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, in modo da garantire una verifica anche in sede parlamentare della neutralità finanziaria delle disposizioni adottate;
rilevata l’opportunità di riconsiderare le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, secondo periodo, che escludono la configurabilità di fattispecie di responsabilità erariale in relazione all’adozione dei provvedimenti di cui alla medesima disposizione, verificando in particolare la possibilità di limitare tale esclusione ai soli casi di colpa grave, esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione: all’articolo 10, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: provvedimenti normativi con le seguenti: provvedimenti legislativi;
e con la seguente condizione: all’articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.
e con la seguente osservazione: valuti il Governo l’opportunità di riconsiderare le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, secondo periodo, che escludono la configurabilità di fattispecie di responsabilità erariale in relazione all’adozione dei provvedimenti di cui al medesimo articolo 20, verificando in particolare la possibilità di limitare tale esclusione ai soli casi di colpa grave.
Maria Cecilia Guerra (PD-IDP) ha sottolineato il fatto che “l’osservazione riguardante l’articolo 20, comma 1, dello schema di decreto in esame, contenuta nella proposta di parere formulata dalla relatrice, non è direttamente riconducibile alla sfera di competenze della Commissione Bilancio dal momento che essa si riferisce alla esclusione della responsabilità erariale per l’adozione, con regolamento, di variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo sui giochi e, pertanto, attiene a una valutazione del contenuto di merito piuttosto che degli aspetti finanziari del provvedimento”. cdn/AGIMEG