CTD, internet point e PVR, Corte d’Appello di Catania: “La presenza di computer, ricevute di gioco e palinsesti non dimostra l’attività di intermediazione”. Avv. Ripamonti: “Limite 100 euro per i PVR questione ancora aperta”

Integralmente riformata la sentenza di condanna di primo grado inflitta al titolare di un CTD – internet point – PVR per il delitto di cui all’art. 4, commi 1 e 4-bis, della legge 401/89.

La Corte d’Appello di Catania ha pronunciato l’assoluzione con formula “il fatto non sussiste”, accogliendo l’appello proposto con l’assistenza dello Studio degli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti.

La vicenda e la sentenza di primo grado

A determinare l’esito del primo grado era stato il ritrovamento, presso l’esercizio, di computer utilizzati dai clienti per raggiungere portali di gioco, con stampantine per ticket di scommesse riconducibili a bookmaker esteri, oltre a palinsesti e materiale informativo.

L’imputato ha avanzato appello incaricando lo Studio degli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti, ottenendo la riforma della sentenza di primo grado, con pronuncia assolutoria con formula “il fatto non sussiste”.

Le motivazioni della Corte d’Appello di Catania

Assai significativa la motivazione contestuale resa dalla Corte catanese con sentenza emessa il 23 giugno 2026 all’esito della discussione tenuta dall’avv. Marco Ripamonti, che così testualmente recita:

“Gli operanti hanno descritto il rinvenimento di computer, stampanti, palinsesti, ricevute e materiale pubblicitario, elementi certamente compatibili con un’attività collegata alle scommesse, ma nessuno di essi ha riferito di avere direttamente constatato: la riscossione delle poste di gioco da parte dell’imputato, il pagamento delle vincite; l’utilizzo di conti di gioco intestati al gestore; la materiale trasmissione delle giocate effettuata dall’imputato; l’esistenza di rapporti operativi tali da dimostrare una gestione diretta delle scommesse. Anzi, la stessa motivazione dà atto che uno dei verbalizzanti ha dichiarato di non essere stato in grado di stabilire se il rapporto con il bookmaker prevedesse un’attività di intermediazione. Tale circostanza assume particolare rilievo, poiché investe proprio l’elemento qualificante della fattispecie contestata.

La presenza di apparecchiature informatiche, di ricevute di gioco o di palinsesti costituisce, infatti, un dato meramente indiziario, suscettibile di spiegazioni alternative e, di per sé solo, non dimostra l’esistenza di quell’attività intermediativa che la giurisprudenza richiede quale presupposto della responsabilità penale.avvocato Marco Ripamonti

Ulteriore profilo di criticità della motivazione impugnata è rappresentato dalla parziale contraddittorietà dell’iter argomentativo. In una prima parte la sentenza afferma che l’imputato avrebbe messo a disposizione della clientela un proprio conto di gioco, consentendo agli scommettitori di operare in forma anonima. Successivamente, però, la stessa motivazione afferma che l’imputato avrebbe favorito l’apertura di conti di gioco intestati ai singoli clienti, creando un rapporto diretto tra questi ultimi e il bookmaker. Le due ricostruzioni descrivono modalità operative differenti e reciprocamente incompatibili. Nel primo caso l’attività del gestore si concreta nell’utilizzo di un proprio conto, con sostanziale sostituzione al giocatore. Nel secondo, invece, il rapporto contrattuale viene instaurato direttamente tra cliente e bookmaker, con una funzione del gestore limitata alla predisposizione dei mezzi tecnici”.

Il commento dell’avv. Marco Ripamonti

L’avv. Marco Ripamonti si è così espresso: “La pronuncia della Corte d’Appello ci lascia molto soddisfatti, atteso che la Corte ha davvero colto nel segno delineando con chiarezza i limiti entro i quali la collaborazione con un bookmaker estero possa collocarsi all’esterno del perimetro delittuoso e debba identificarsi quale attività transfrontaliera.

Anche la Corte d’Appello di Palermo si era espressa in tal senso in casi analoghi seguiti dal nostro Studio, come del resto la Corte d’Appello di Roma. Si tratta di pronunce che credo potranno risultare utili anche nel filone Galassia.

Indubbiamente sorgono spontanee delle riflessioni su quanto, nell’interesse del comparto della raccolta a distanza, sia stata scelta opportuna quella di ridurre le prerogative dei PVR, penso ad esempio al limite dei cento euro ed al divieto di istituire il PVR in circoli, associazioni o internet point, a fronte della importante apertura della giurisprudenza penale all’attività transfrontaliera. In ogni caso, la questione PVR è ancora aperta e a settembre tornerà ad essere nuovamente trattata dinanzi al Consiglio di Stato, nella cui sede sarò presente”. cdn/AGIMEG