Con tre sentenze gemelle emesse dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato, i giudici amministrativi hanno tracciato il quadro definitivo della disciplina applicabile all’Albo dei Punti Vendita di Ricarica (PVR) e al gioco online I ricorsi vedevano contrapposti l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e i concessionari quali Snaitech, Sisal e Betpoint.
La pronuncia della Sezione Sesta
Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli principali presentati dall’ADM. I giudici hanno confermato l’impianto delle decisioni di primo grado del TAR Lazio, affermando che la nuova disciplina dei PVR non poteva essere applicata immediatamente ai concessionari in regime di proroga tecnica prima del perfezionamento della nuova gara pubblica. Una simile applicazione retroattiva o immediata avrebbe infatti violato i principi europei di proporzionalità, stabilità e tutela del legittimo affidamento.
Accogliendo parzialmente gli appelli incidentali presentati dagli operatori del settore, Palazzo Spada ha anche riformato la decisione di assorbimento del TAR e scrutinato nel merito le singole norme regolamentari.
Stop al divieto per circoli e associazioni private
Il punto di maggior rilievo dell’accoglimento parziale riguarda il divieto assoluto imposto dall’ADM alla collocazione dei PVR in circoli privati o associazioni. Il Consiglio di Stato ha annullato tale divieto evidenziando:
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Assenza di copertura legislativa.
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Lesione della concorrenza: L’esclusione aprioristica comprime illegittimamente la libertà di iniziativa economica e di stabilimento sancita dal diritto UE.
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Alternativa dei controlli: L’esigenza di pubblica sicurezza e controllo non può tradursi in un divieto generalizzato, bensì nella predisposizione di specifiche ed effettive misure di verifica.
Confermati il tetto al contante e le tutele del giocatore
Sono state invece giudicate legittime le restrizioni operative previste dal decreto di riordino e dalla determina dell’ADM:
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Limite di 100 euro al contante: È legittimo il tetto di 100 euro settimanali per ricariche in contanti o con carte non tracciabili. I giudici hanno chiarito che tale soglia non persegue finalità antiriciclaggio, bensì risponde alla tutela della salute e alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico.
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Divieto di prelievo e vincite: I PVR erogano servizi esclusivamente accessori alla rete online, ed è pertanto legittimo vietare l’incasso diretto o il prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco.
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Divieto di Totem e schermi per il gioco: Rimane preclusa l’installazione di apparecchiature o terminali messi a disposizione per consentire direttamente la giocata sul posto.
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Validità delle FAQ: Le risposte ai quesiti pubblicate da ADM svolgono una funzione di interpretazione autentica, fornendo chiarezza applicativa ed evidenziando i limiti previsti.
cdn/AGIMEG










