Il Consiglio di Stato conferma l’impossibilità di applicare immediatamente le disposizioni relative all’Albo dei Punti Vendita Ricariche (PVR) ai concessionari di gioco a distanza attualmente in regime di proroga tecnica e agli esercenti collegati. Con la sentenza pronunciata dalla Sesta Sezione, il 24 settembre 2026, i giudici hanno respinto l’appello presentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro la precedente decisione del Tar del Lazio, che aveva accolto parzialmente il ricorso di Microgame, Playmatika e Vittoria Bet 2009.
Al centro della controversia la determinazione direttoriale ADM del 25 ottobre 2024, con la quale era stato istituito l’Albo PVR in attuazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 41/2024, e le successive FAQ pubblicate dall’Agenzia il 3 novembre dello stesso anno.
Le società concessionarie avevano contestato diversi aspetti della nuova disciplina, sostenendo in particolare che l’applicazione immediata dell’Albo anche ai titolari di concessioni in proroga tecnica avrebbe violato i principi di stabilità dei rapporti concessori e di tutela del legittimo affidamento. Il Tar del Lazio aveva accolto questa specifica censura, stabilendo che le nuove disposizioni non potessero trovare applicazione nei confronti degli attuali concessionari e degli esercenti a essi collegati prima dell’aggiudicazione delle nuove concessioni attraverso le procedure di gara previste dal decreto legislativo 41/2024.
Una conclusione contestata dall’ADM, che aveva presentato appello sostenendo, tra le altre cose, che l’Albo fosse immediatamente operativo per espressa previsione normativa e che la sua introduzione non comportasse una modifica sostanziale degli equilibri economici delle concessioni. L’Agenzia aveva inoltre evidenziato che oltre 23mila punti vendita si erano regolarmente iscritti all’Albo, elemento che, a suo avviso, dimostrava l’assenza di una significativa contrazione della rete.
Il Consiglio di Stato ha però confermato l’impostazione del Tar. Secondo i giudici, l’istituzione dell’Albo PVR si inserisce in un più ampio processo di riordino del settore dei giochi pubblici, finalizzato anche alla razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta e alla progressiva concentrazione della raccolta in ambienti sicuri e controllati. Un obiettivo che passa attraverso l’introduzione di requisiti più stringenti per gli esercenti e che, di conseguenza, può determinare una riduzione della platea dei punti vendita.
I magistrati hanno inoltre respinto l’argomento relativo alle oltre 23mila iscrizioni, osservando che l’ADM non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare che tale numero non rappresenti una diminuzione rispetto ai punti vendita precedentemente attivi.
Un altro aspetto centrale riguarda le possibili conseguenze economiche della nuova disciplina. Per il Consiglio di Stato, una riduzione dei punti fisici di raccolta può comportare una contrazione del fatturato e degli utili dei concessionari, incidendo sulla loro capacità di offerta sul territorio e, quindi, sull’equilibrio economico del rapporto concessorio.
La sentenza chiarisce infine che l’utilizzo del presente indicativo nell’articolo 13 del decreto legislativo 41/2024 e l’assenza di una specifica data di decorrenza non sono sufficienti a dimostrare la volontà del legislatore di rendere immediatamente operative le nuove disposizioni nei confronti dei concessionari in proroga. Un’interpretazione diversa, secondo i giudici, determinerebbe un’eccessiva compressione delle aspettative legittime degli operatori e non rispetterebbe il disegno unitario della riforma.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando la decisione del Tar del Lazio. L’Albo PVR e la relativa disciplina non potranno quindi essere applicati agli attuali concessionari in regime di proroga tecnica e agli esercenti a essi collegati secondo il regime di immediata operatività contestato nel giudizio, ma dovranno essere coordinati con il nuovo assetto concessorio derivante dalle procedure di gara. lb/AGIMEG










