Isola di Capo Rizzuto (KR), ADM annulla in autotutela gli accertamenti sui totem: non erano state esaminate le memorie difensive

L’Ufficio ADM Calabria 2 ha annullato in autotutela i due avvisi di accertamento emessi il 4 settembre 2026, ai fini dell’imposta unica, contro il titolare di un ristorante-pizzeria lounge bar di Isola di Capo Rizzuto (KR) e contro il gestore dei tre totem trovati nel locale. Ne dà notizia l’avvocato Bernardo Procopio del foro di Crotone, che assiste i due contribuenti.

Il provvedimento motiva l’annullamento con la mancata applicazione dell’articolo 6 bis della legge 212/2000, la norma dello Statuto dei diritti del contribuente sul contraddittorio preventivo.

Gli accertamenti nascevano dai controlli della Questura di Crotone dell’8 e del 10 febbraio 2022. Nel locale gli agenti avevano trovato tre apparecchi collegati alla rete elettrica e a internet, senza alcun collegamento alla rete statale di raccolta del gioco.

Secondo i verbali richiamati da ADM, i totem riproducevano giochi del tipo new slot e permettevano di navigare liberamente in rete. Offrivano anche la possibilità di accedere a piattaforme di gioco messe a disposizione da soggetti privi di qualsiasi concessione o autorizzazione.

Negli avvisi l’ufficio aveva scritto che le parti non avevano presentato osservazioni allo schema d’atto. Le memorie difensive risultavano invece acquisite al protocollo l’11 dicembre 2025, senza che l’ufficio avesse dato loro riscontro come prevede la norma.

Accertamenti sui totem annullati in autotutela da ADM: per il 2021 chiesti 176.040 euro

Le cifre di uno dei due avvisi, quello relativo all’anno d’imposta 2021, sono ricostruite nel ricorso dei due contribuenti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro. L’atto è datato 30 ottobre 2026 ed è firmato dallo stesso Procopio.

Secondo il ricorso, durante il controllo del 2022 i tre apparecchi, modello Totem Pro Royal-Promo 032e privi di codice identificativo, erano stati sottoposti a sequestro amministrativo.

L’ufficio chiedeva 176.040 euro di imposta unica, oltre a 31.966,93 euro di interessi. La sanzione pecuniaria era stata fissata in 251.737 euro, pari al 143% del tributo, riducibile a 83.912 euro in caso di definizione agevolata. A questa si aggiungeva la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per sei mesi.

Il calcolo partiva da un imponibile forfettario di 3.000 euro al giorno per ciascun totem, applicato a 326 giorni, dall’8 febbraio al 31 dicembre 2021. Per ogni apparecchio l’imponibile arrivava così a 978.000 euro, per un totale di 2.934.000 euro.

Totem, nel ricorso contestati il mancato contraddittorio e il calcolo sul 2021

Il primo motivo del ricorso riguarda proprio il contraddittorio. Secondo la difesa, le memorie di entrambi i contribuenti sono state inviate via PEC all’ufficio il 9 dicembre 2025.

Per il titolare del locale la data rientrava nei 60 giorni dalla notifica dello schema d’atto, avvenuta il 10 ottobre 2025. Al gestore lo schema è stato invece consegnato a mano dalla Questura solo il 23 giugno 2026, quindi dopo l’invio delle memorie.

Il ricorso richiama la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 21271 del 25 luglio 2025. Secondo la sentenza, con l’articolo 6 bis la violazione delle regole sulla partecipazione del contribuente al procedimento rende annullabile l’atto.

La difesa contesta poi la motivazione dell’avviso, che rinvia ai verbali della Questura, al processo verbale di constatazione e a due determinazioni interne senza allegarli. Il gestore dei totem, che non era presente al controllo, sarebbe stato individuato sulla base di informazioni assunte e verbalizzate, senza che l’avviso ne riproducesse il contenuto.

Un altro motivo riguarda la firma dell’atto. L’avviso è stato sottoscritto da una funzionaria titolare di posizione organizzativa, senza che fosse prodotto il provvedimento di delega del dirigente.

Nel merito, il ricorso sostiene che l’ufficio abbia retrodatato di un anno l’inizio dell’attività dei totem. Avrebbe così imputato 326 giorni di raccolta nel 2021 sulla base di un controllo avvenuto solo nel febbraio 2022, senza elementi che provino la presenza degli apparecchi nel locale l’anno precedente. Secondo la difesa si tratta di una doppia presunzione inammissibile.

Nell’avviso l’ufficio rimprovera ai contribuenti di non aver fornito alcuna prova documentale sulla data del contratto di acquisto, di installazione e di messa in funzione degli apparecchi. Per la difesa, pretendere un contratto formale per apparecchi contestati proprio perché privi di autorizzazione renderebbe assoluta una presunzione che la legge considera relativa.

Il ricorso contesta anche la natura degli apparecchi, descritti come postazioni per la navigazione libera in internet. Segnala inoltre che non risulta alcuna perizia tecnica sulla memoria dei terminali che ne dimostri l’utilizzo per il gioco nel 2021.

 

 

ADM, sanzioni e chiusura del locale: la difesa chiede la sospensione dell’avviso

In subordine la difesa contesta la sanzione del 143%. Secondo il ricorso, nell’avviso l’ufficio definisce elevato l’importo del tributo evaso, salvo poi indicarlo come basso nel calcolo della maggiorazione dal 120% al 143%.

La difesa sostiene inoltre che la maggiorazione sia stata applicata in modo automatico sulla base di una circolare interna. Secondo il ricorso, l’ufficio non ha valutato la personalità dei contribuenti, l’assenza di recidiva e le loro condizioni economiche e sociali.

Il ricorso chiede anche l’applicazione del cumulo giuridico, che l’ufficio aveva escluso.

Quanto alla chiusura per sei mesi, il massimo previsto, la difesa sostiene che sia scattata solo perché l’imponibile calcolato in modo forfettario supera la soglia di 2 milioni di euro fissata da una determinazione interna del 2018. La misura viene giudicata sproporzionata per un’attività di ristorazione estranea al gioco.

Con l’istanza di sospensione cautelare i ricorrenti chiedono di bloccare la riscossione provvisoria della metà delle imposte accertate, pari a 88.020 euro. Secondo la difesa, questa riscossione porterebbe alla chiusura definitiva del locale.

In via principale il ricorso chiede l’annullamento integrale dell’avviso. In subordine chiede di ridurre l’imposta all’importo effettivamente provato dall’ufficio e di non applicare le sanzioni o di portarle al minimo.

Il valore della controversia è indicato in 176.040 euro, pari all’imposta richiesta, con un contributo unificato di 500 euro. fp/AGIMEG