Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera sono al lavoro sul decreto di Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Tra gli emendamenti considerati inammissibili troviamo quelli riguardanti la proroga delle concessioni scommesse, l’alleggerimento della normativa sugli apparecchi da intrattenimento e le procedure per la semplificazione della lotteria degli scontrini.
Nello specifico sono state considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:
Villarosa 18.01 (Gruppo Misto), volto a rimettere ad un decreto ministeriale l’individuazione degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di gioco ai quali non si applicano le disposizioni concernenti le verifiche tecniche e il nulla osta per l’esercizio dei giochi;
Galizia 23.019 (M5S), volto ad escludere l’applicazione delle disposizioni in materia di base imponibile forfetaria per gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito in uso da parte delle attività di spettacolo viaggiante;
gli identici Buratti 54.04 (PD) e Ungaro 54.05 (IV), che intervengono in materia di gioco pubblico, prorogando al 31 dicembre 2022 i termini per l’indizione delle procedure di selezione ed al 30 giugno 2023 le concessioni in essere;
D’Attis 27.013 (FI), che introduce misure urgenti in materia di concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi;
Martinciglio 56.02 (M5S), che proroga i termini per indire le gare relative all’attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse e del bingo;
Casu 51.01 (PD), che istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze un Tavolo nazionale per il Nudging (incentivazione di comportamenti virtuosi) nella pubblica amministrazione;
Sani 54.06 (PD), che prevede procedure per la semplificazione della lotteria degli scontrini.
Ecco tutti gli emendamenti:
Dopo l’articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Semplificazioni e rafforzamento della partecipazione alla lotteria degli scontrini)
1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 544, sono aggiunti i seguenti:
«544-bis. Al fine di semplificare la partecipazione alla lotteria di cui al comma 540, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità per l’acquisizione del consenso, da parte dei soggetti che intendono partecipare, da manifestare attraverso modalità elettroniche, anche mediante l’Applicazione dei servizi pubblici – App IO, per l’integrazione del codice lotteria con una o più carte di pagamento registrate all’interno dell’App IO.
544-ter. A decorrere dal 1° marzo 2022, nel quadro della lotteria nazionale, di cui al comma 540, è introdotta una modalità di estrazione istantanea con premi di importo massimo di 100 euro che permetta all’acquirente di conoscere con immediatezza l’esito della partecipazione alla lotteria. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 1° febbraio 2022, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, di importo comunque non superiore a euro 100, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria istantanea di cui al presente comma. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie, una quota pari al 20 per cento del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è riservata per l’attribuzione dei premi della lotteria istantanea di cui al presente comma.».
54.06. Sani, Fragomeli, Buratti, Topo.
(Inammissibile)
Dopo l’articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di gioco pubblico)
1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’impossibilità di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni oggetto di gara, nonché al fine di consentire il progressivo allineamento temporale delle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici, per le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, i termini per l’indizione delle procedure di selezione, come definiti dall’articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, al 30 giugno 2023.
2. Ai fini della proroga di cui al comma 1, gli importi da versare a titolo di proroga, relativamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023, sono determinati ai sensi dell’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le modalità per il versamento delle somme dovute a titolo di proroga di cui al comma 2. I versamenti sono effettuati entro il 31 luglio 2022 per le somme relative al periodo compreso dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, ed entro il 31 gennaio 2023 per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023.
*54.04. Buratti, Topo.
*54.05. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)
Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Revisione degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro)
1. All’articolo 110, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:
«7-bis.1. Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 7, lettera c-bis), che non distribuiscono tagliandi, e di cui al comma 7, lettera c-ter), basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti, di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi dichiarativi.».
18.01. Villarosa.
(Inammissibile)
Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Misure urgenti in materia di concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi)
1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, nonché al fine di consentire il progressivo allineamento temporale delle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici, per le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, i termini per l’indizione delle procedure di selezione, già previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino al 30 giugno 2023.
2. Gli importi da versare a titolo di proroga, relativamente al periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023, sono determinati in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di proroga, sulla base delle indicazioni operative definite con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite come segue:
a) per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2022: entro il 31 luglio 2022.
b) per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2023: entro il 31 gennaio 2023.
27.013. D’Attis, Martino, Pella.
(Inammissibile)
Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Istituzione Tavolo nazionale per il Nudging)
1. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un «Tavolo nazionale per il Nudging», di seguito definito «Tavolo», in modo da implementare il confronto, lo studio e lo sviluppo di pratiche di nudging nella PA.
2. Il Tavolo di cui al comma 1, è presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze o da un suo delegato, è composto da funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze nonché da esperti con diversa preparazione in materia di scienze comportamentali, tra cui l’economia comportamentale, la psicologia, la sociologia, e in materia di ricerca sui consumatori.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, i componenti dell’unità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri per la nomina del presidente dell’unità e la durata degli incarichi.
4. Ai componenti del Tavolo di cui al comma 1 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
5. Ai lavori dell’unità di cui al comma 1 possono partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore dei giochi pubblici e ogni altro portatore d’interesse che, per formazione, esperienza e conoscenze tecniche possa fornire contributi.
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
51.01. Casu, De Luca.
(Inammissibile)
Dopo l’articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi)
1. All’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023.».
56.02. Martinciglio.
(Inammissibile)
Rimangono quindi ancora validi al testo i seguenti emendamenti:
Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Misure a favore degli impianti ippici)
1. Gli impianti ippici beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono usufruire, per gli stessi ippodromi e per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, anche delle risorse stanziate ordinariamente sul pertinente capitolo di spesa n. 2297.
19.033. Del Barba, Ungaro (IV).
Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per l’intrattenimento digitale)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale, il Fondo di cui all’articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato con 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*23.016. Belotti, Piastra, Centemero, Cavandoli, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster (Lega)
*23.017. Palmieri, Martino, Squeri, Giacometto, Torromino, Pella, Prestigiacomo, Porchietto, Cannizzaro (FI)
Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per l’intrattenimento digitale)
1. Il fondo di cui all’articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato in misura pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.08. Giarrizzo, Alaimo (M5S).
cdn/AGIMEG