Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera sono al lavoro sul decreto di Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Tra gli emendamenti presentati al testo non solo la proroga delle concessioni delle scommesse ma anche ippica e lotteria degli scontrini.
I deputati Sani, Fragomeli, Buratti, Topo (PD) hanno presentato un emendamento riguardante le semplificazioni e il rafforzamento della partecipazione alla lotteria degli scontrini: “All’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 544, sono aggiunti i seguenti: 544-bis. Al fine di semplificare la partecipazione alla lotteria di cui al comma 540, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità per l’acquisizione del consenso, da parte dei soggetti che intendono partecipare, da manifestare attraverso modalità elettroniche, anche mediante l’Applicazione dei servizi pubblici – App IO, per l’integrazione del codice lotteria con una o più carte di pagamento registrate all’interno dell’App IO. 544-ter. A decorrere dal 1° marzo 2022, nel quadro della lotteria nazionale, di cui al comma 540, è introdotta una modalità di estrazione istantanea con premi di importo massimo di 100 euro che permetta all’acquirente di conoscere con immediatezza l’esito della partecipazione alla Lotteria. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 1° febbraio 2022, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, di importo comunque non superiore a euro 100, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria istantanea di cui al presente comma. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie, una quota pari al 20 per cento del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è riservata per l’attribuzione dei premi della lotteria istantanea di cui al presente comma”.
I deputati di Italia Viva Massimo Ungaro e Mauro Del Barba sono intervenuti sulle Misure a favore degli impianti ippici: “Gli impianti ippici beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono usufruire, per gli stessi ippodromi e per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, anche delle risorse stanziate ordinariamente sul pertinente capitolo di spesa n. 2297”.
I deputati Casu e De Luca (PD) si sono occupati dell’Istituzione Tavolo nazionale per il Nudging: “È istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un Tavolo nazionale per il Nudging di seguito definito Tavolo, in modo da implementare il confronto, lo studio e lo sviluppo di pratiche di nudging nella Pubblica amministrazione. 2. Il Tavolo di cui al comma 1, è presieduto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze o da un suo delegato, è composto da funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze nonché da esperti con diversa preparazione in materia di scienze comportamentali, tra cui l’economia comportamentale, la psicologia, la sociologia, e in materia di ricerca sui consumatori. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, i componenti dell’unità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri per la nomina del presidente dell’unità e la durata degli incarichi. 4. Ai componenti del Tavolo di cui al comma 1 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. 5. Ai lavori dell’unità di cui al comma 1 possono partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore dei giochi pubblici e ogni altro portatore d’interesse che, per formazione, esperienza e conoscenze tecniche possa fornire contributi. 6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
La deputata Martinciglio (M5S) si è soffermata sulle disposizioni urgenti in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi: “All’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2023” e le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023.”
Infine Disposizioni urgenti in materia di gioco pubblico al centro dell’emendamento proposto dai deputati Buratti e Topo (PD): “A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dalla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dell’impossibilità di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni oggetto di gara, nonché al fine di consentire il progressivo allineamento temporale delle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici, per le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, i termini per l’indizione delle procedure di selezione, come definiti dall’articolo 24 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, al 30 giugno 2023. 2. Ai fini della proroga di cui al comma 1, gli importi da versare a titolo di proroga, relativamente al periodo compreso tra il 1 luglio 2022 e il 30 giugno 2023, sono determinati ai sensi dell’articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017 n. 205. 3. Con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono definite le modalità per il versamento delle somme dovute a titolo di proroga di cui al comma 2. I versamenti sono effettuati entro il 31 luglio 2022 per le somme relative al periodo compreso dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, ed entro il 31 gennaio 2023 per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023”. lp/AGIMEG