Super Green Pass, Ufficio Studi Camera e Senato: “In zona gialla o arancione garantirà, per chi è vaccinato o guarito da Covid, accesso a sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò”

Il Super Green Pass, la certificazione verde derivante esclusivamente da vaccinazione o avvenuta guarigione (esclusi dunque tamponi rapidi o molecolari), permetterà di poter accedere, in caso di zona gialla o arancione, alle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. E’ quanto si legge nel Dossier degli Uffici Studi di Camera e Senato “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” in merito alla nuova misura voluta dal Governo per fronteggiare il nuovo aumento di casi di positività da Covid.

“Il decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 del 2021, recante ‘Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali’, si colloca entro una successione di decreti-legge volti a porre misure di contenimento dell’epidemia“, si legge nel dossier.
“Il comma 1 dell’articolo 5 novella parzialmente il citato articolo 9-bis del D.L. n. 52 del 2021. Tale comma 1, in primo luogo, riformula (lettera c), con riferimento ad un complesso di ambiti ed attività per i quali sia richiesto il possesso di un certificato verde COVID-19, una delle fattispecie di esenzione, sostituendo il rinvio mobile ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinazione contro il COVID-19 con il riferimento ai minori di età inferiore a dodici anni. Si ricorda che un’omologa sostituzione è disposta, nell’ambito della disciplina dei trasporti, dalla novella di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), del presente decreto”.

“Il comma 1 dell’articolo 5 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione ndr), prevede una revisione delle misure restrittive – inerenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – nelle zone cosiddette gialle ed arancioni (mentre non viene modificato il quadro omologo relativo alle zone cosiddette rosse). Si pone il principio – operante, in base al successivo comma 2, dal 29 novembre 2021 – secondo cui, in tali zone, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, oggetto di sospensione o di limitazione in base alle misure inerenti all’emergenza epidemiologica da COVID-1935, sono ammessi secondo le stesse condizioni e modalità previste per le zone bianche ed esclusivamente per i soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione dal medesimo – oltre che per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. Si esclude, dunque, il ricorso ai certificati verdi generati in base ad un test molecolare o ad un test antigenico rapido; tale ricorso resta invece ammesso per le attività – come le attività lavorative – per le quali non sono previste limitazioni specifiche”.

“Le nuove norme in esame determinano, a seconda dell’ambito di servizio o di attività o della fattispecie di spostamento, un effetto restrittivo ovvero estensivo rispetto al quadro previgente. Riguardo agli effetti estensivi, a titolo esemplificativo, ferma restando la limitazione ai soggetti in possesso delle specifiche tipologie di certificato verde sopra menzionate, nonché ai minori di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta, risulta ora consentito lo svolgimento di attività in discoteche, sale da ballo e locali assimilati anche nelle zone gialle e arancioni (nel rispetto delle condizioni e modalità vigenti per le zone bianche) e risultano consentiti anche nelle zone arancioni (oltre che nelle zone bianche e gialle), nel rispetto delle condizioni e modalità vigenti per le zone bianche, i corsi di formazione pubblici e privati in presenza, i servizi di ristorazione, l’accesso anche nelle giornate festive e prefestive agli esercizi commerciali presenti all’interno di mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico e la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi, l’organizzazione e la partecipazione ad eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione di quelli di interesse nazionale, l’accesso a tutti gli istituti e a tutti i luoghi della cultura, nonché a mostre, le attività anche al chiuso in piscine, centri natatori, palestre, centri benessere e le attività anche al chiuso di sport di squadra, la fruizione degli impianti nei comprensori sciistici, lo svolgimento di fiere, di convegni e di congressi, le attività dei centri termali, le attività dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò“. cr/AGIMEG