E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Legge Regionale del Piemonte del 19 ottobre 2021, n. 25, “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2021”.
Nel testo le Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 19/2021 sul gioco: “La lettera b) del comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico ‘GAP’) e’ sostituita dalla seguente: «b) per gli esercizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) (punti per il gioco: i locali nei quali si svolgono attività per il gioco lecito, differenti dalle precedenti lettere c) – sale giochi – e d) – sale scommesse -, all’interno degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e in tutti i luoghi aperti al pubblico ndr.), per dodici ore e trenta minuti giornaliere complessive, di cui dieci ore e trenta minuti consecutive nella fascia notturna dalle ore 23,00 alle ore 9,30 e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle ore 12,30 alle ore 14,30;»”. cdn/AGIMEG