Provincia Autonoma di Bolzano: in Gazzetta Ufficiale Regolamento su locali e luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento. Escluse sale giochi

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Regioni il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 21 gennaio 2021, n. 1 il Regolamento di esecuzione in materia di locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento. Il presente regolamento determina i requisiti di idoneità dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, le loro caratteristiche costruttive e modalità di gestione nonchè le norme di semplificazione amministrativa. Le sale giochi non sono soggette alle disposizioni tecniche del regolamento.

“Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane o campestri, privi di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni, anche quando sono utilizzati palchi o pedane per artisti e attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purche’ installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito all’art. 91; b) i locali di pertinenza di sedi di associazioni ed enti, destinati esclusivamente a riunioni operative; c) i pubblici esercizi nei quali sono impiegati strumenti musicali senza che si realizzi un evento danzante e di spettacolo; d) i pubblici esercizi dotati di impianto per il «karaoke» o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee a ospitare esibizioni canore e ad accogliere gli avventori per un lasso di tempo prolungato; 2. I pubblici esercizi nei quali sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, (sale giochi) e gli avventori sostano senza assistere a spettacoli non sono soggetti alle disposizioni tecniche del presente regolamento“, si legge nel testo.

“Le strutture di separazione dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento da altri edifici o ambienti devono avere resistenza al fuoco almeno REI 60. Dette strutture devono estendersi convenientemente anche mediante sopraelevazione sui tetti di almeno 1 m. 2. Per i complessi multisala e’ consentito quanto segue: a) piu’ locali della stessa tipologia fra quelle di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), d), e), f), possono essere serviti da un unico atrio, purche’ siano separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 60, non comunicanti direttamente fra loro e provvisti di vie di esodo indipendenti; b) piu’ locali di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), e un unico locale di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e c), di capienza non superiore a 1.000 spettatori e con scena separata dalla sala, possono essere serviti da un unico atrio alle condizioni di cui alla precedente lettera a); c) piu’ locali di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e c), possono essere serviti da un unico atrio a condizione che: 1) siano separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 90; 2) non comunichino direttamente tra loro; 3) siano provvisti di vie di esodo indipendenti; 4) la capienza complessiva non superi i 1.000 spettatori; 5) la capienza delle singole sale non superi i 500 spettatori; 6) i locali siano ubicati esclusivamente fuori terra, non sovrapposti fra loro e il pavimento delle singole sale sia a quota non superiore a 7,5 m rispetto al piano di riferimento; 7) la scena dei singoli locali sia separata dalla sala. 3. Per le comunicazioni con altre attivita’ e’ consentito quanto segue: a) i locali di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), possono comunicare, purche’ gestionalmente pertinenti, con le attivita’ indicate ai punti 67, 68 e 71 dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite filtro a prova di fumo dotato di porte resistenti al fuoco almeno EI 30; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini del computo delle vie di esodo. Fatte salve le specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di separazione devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 60; b) i locali di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), possono comunicare con le parti comuni di centri commerciali alle condizioni di cui alla precedente lettera a). Fatte salve le specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di separazione devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 90; c) i locali di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c), possono comunicare, purche’ gestionalmente pertinenti, con le attivita’ indicate al punto 66 dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, alle condizioni di cui alla precedente lettera a);d) i locali di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d),  e), f), possono comunicare con le sale consumazione di ristoranti e simili alle condizioni di cui alla precedente lettera a); e) i locali di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), possono comunicare con sale giochi, purche’ gestionalmente pertinenti, tramite porte resistenti al fuoco almeno EI 60; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini del computo delle vie di esodo”, aggiunge.

“Negli ippodromi la pista, la zona del peso, i passaggi e le zone di sosta dei cavalli devono essere recintati con staccionate o cancellate o siepi di sufficiente spessore, in modo da essere completamente isolati dal pubblico, che non deve avervi accesso. 2. Nel caso in cui il pubblico sia ammesso all’interno della pista o in ogni caso in cui non possa essere evitato il transito degli spettatori in zone utilizzate anche per il passaggio dei cavalli, tali zone devono essere provviste di aperture chiudibili cosi’ da inibire il transito contemporaneo di cavalli e spettatori. 3. Per la giuria deve essere prevista una torretta o una tribuna, da porsi al centro del campo per le corse al trotto e all’esterno della pista – all’altezza del palo d’arrivo – per le corse al galoppo, completamente isolata dal pubblico mediante una recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a 2,20 m. 4. Per le corse al trotto deve essere prevista anche una tribunetta sopraelevata, all’interno della pista, per il giudice di partenza. Anch’essa deve essere isolata dal pubblico”, sottolinea. cdn/AGIMEG