L’Aula della Camera ha dato il proprio via libera al disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
Il testo è stato approvato a Montecitorio con 197 voti a favore, 129 contrari e due astenuti. Ok della Camera dei deputati alla fiducia al governo sulla manovra: 221, 152 no e 4 astenuti.
Ora la manovra passa al Senato, blindata dopo il via libera in prima lettura a Montecitorio all’alba della vigilia di Natale. L’obiettivo di maggioranza e governo è approvarla definitivamente tra mercoledì sera e giovedì mattina, con un paio di giorni d’anticipo rispetto alle leggi di bilancio degli ultimi due anni, chiuse il 30 dicembre.
Il disegno di legge proroga, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, talune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022.
Dispone altresì un incremento del 15%, rispetto a quanto previsto dalle disposizioni applicabili, del corrispettivo una tantum versato dai concessionari interessati, calcolato in proporzione alla durata della proroga. Tale corrispettivo è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 15 gennaio 2023 e al 1° giugno 2023.
Sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024: le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023; le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento in scadenza il 29 giugno 2023; le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024.
Il disegno di legge di bilancio 2023 reca disposizioni in materia di agricoltura (e di pesca e acquacoltura) che prevedono anche l’incremento del Fondo per il funzionamento degli impianti ippici – di cui all’art. 1, comma 870, della legge n. 234 del 2021- di 4,7 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024.
E’ inoltre disciplinata la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia. Se vi è soccombenza dell’Agenzia delle entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
Con riferimento agli effetti della definizione agevolata sul processo, si chiarisce che il deposito della documentazione attestante l’adesione alla procedura e della copia dei versamenti dovuti entro il 10 luglio 2023, il processo è dichiarato estinto (con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione) e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado. cdn/AGIMEG