Proroga concessioni scommesse, slot e VLT, bingo, gioco online: scadenze allineate al 31 dicembre 2024. In Manovra confermati costi e modalità. Tutti i dettagli

La Commissione Bilancio della Camera ha bocciato tutti gli emendamenti e subemendamenti alla Manovra e sono rimasti solo quelli del Governo.

Dopo una seduta notturna finita all’alba, la Commissione ha dato il via libera quindi solo agli emendamenti presentati dal Governo, nei quali c’è anche il riallineamento di tutte le concessioni dei giochi.

Bingo, gioco online, scommesse, slot e vlt avranno quindi tutte una scadenza al 31 dicembre 2024, grazie ad una proroga onerosa che porterà nelle casse dello Stato circa 275 milioni di euro in due anni.

Bocciati quindi tutti gli emendamenti presentati alla Legge di Bilancio, compresi quelli del Movimento 5 Stelle che chiedevano la decadenza di tutte le concessioni dell’online al 31 dicembre 2022 e la richiesta di proroga onerosa, ma con costi più elevati. L’emendamento eliminava anche la proroga per gli altri giochi.

Lo stesso M5S aveva presentato anche un altro emendamento che chiedeva il distanziometro a 300 metri in tutta Italia e, non solo per slot e vlt, ma anche per gli apparecchi comma 7a.

L’articolo 30 dell’emendamento del Governo approvato dalla Commissione Bilancio, prevede la proroga di tutte le concessioni fino al 31 dicembre 2024 e permetterà all’Erario di incassare 98,6 milioni di euro nel 2023, mentre nel 2024 le entrate arriveranno a 176,6 milioni di euro.

Dalle vlt arriveranno 59,1 milioni di euro nel 2023 e 118,3 milioni nel 2024. Le licenze sono infatti 61.737, alle quali va applicato un costo di 15.000 euro ciascuna e una maggiorazione del 15%.

Per le AWP invece il corrispettivo da pagare sarà a 100 euro per ciascun apparecchio (in Italia sono 252.000) e quindi gli introiti previsti sono di 25,2 milioni di euro.

Incassi per 14,3 milioni di euro nel 2023 per la proroga del Bingo. Alle 185 concessioni verrà applicato un canone mensile di 7.500 euro ciascuna, con una maggiorazione del 15%. Nel 2024, l’entrate per l’Erario saranno invece di circa 16,7 milioni di euro.

Per la proroga delle scommesse, si dovranno applicare 7.500 euro l’anno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di gioco regolarizzati, e a 4.500 euro per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Nel 2024, gli incassi per lo Stato saranno quindi di 35.595.375 euro.

Ecco il testo integrale dell’articolo 30, inserito nell’emendamento del Governo:

“all’articolo 30: a) al comma 1: 1) al primo periodo, sostituire le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »; 2) all’ultimo periodo, sostituire le parole da: « ed è versato » fino a: « dell’anno 2023 » con le seguenti: « ed è versato, per quanto dovuto nell’anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio ed il 1° giugno di tale anno »; b) dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024: a) le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono versati da ciascun concessionario con le medesime modalità previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell’anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1 ° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio ed il 1° giugno di tale anno; b) le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono per la proroga sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e l’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS, maggiorato del 15 per cento e proporzionato alla durata della proroga, posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno. L’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS, maggiorato del 15 cento è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell’anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio ed il 1° giugno di tale anno; c) le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati da ciascun concessionario, maggiorato del 15 per cento, entro il 15 luglio dell’anno 2024; d) con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, anche relativamente a quanto previsto dal comma 1, gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle predette proroghe”.

sb/AGIMEG