M5S, subemendamenti alla Manovra: no proroghe per bingo, scommesse, slot e vlt. Sì a proroga gioco online ma a costi più alti. Distanziometro non solo per slot e vlt ma anche per gli apparecchi comma 7a

Distanziometro per slot, vlt e comma 7 e proroga onerosa delle concessioni solo per il gioco online. Eliminati bingo, scommesse e slot.

Il Movimento 5 Stelle ha presentato due subemendamenti all’emendamento del Governo alla Manovra, riguardanti il settore del gioco.

Ecco i testi integrali:

All’emendamento del Governo 4.1000, alla lettera h), dopo le parole: articolo 30 aggiungere le seguenti: sostituire il comma 1 con i seguenti: 1. Per evitare effetti distorsivi causati da una interruzione del Servizio, e di pervenire ad un’effettiva e adeguata riorganizzazione delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che consenta di modulare e contenere la raccolta ai fini della miglior tutela pubblica, nonché di integrare le innovazioni tecnologiche che possano meglio contrastare i fenomeni di elusione ed evasione fiscale, l’infiltrazione mafiosa e l’illegalità e di integrare nell’offerta nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell’articoli 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 dicembre 2022 non sono prorogate automaticamente e, pertanto, decadono. 2. Eventuali richieste di proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2023 sono soggette ad importi, che i concessionari dovranno corrispondere, calcolati aggiungendo un importo una tantum pari all’incrementato del profitto realizzato nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, oltre ad un importo da corrispondere calcolato alle condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente, incrementate – per ogni concessionario – dei costi sostenuti dal servizio sanitario nazionale per le attività di prevenzione e contrasto al gioco patologico. Conseguentemente sopprimere le lettere a), b) c) e d)

0.4.1000.102. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell’Olio, Sportiello (M5S)

All’emendamento del Governo 4.1000, alla lettera h), lettera b), dopo il comma 1- bis aggiungere  il seguente: “1-ter. Nell’ambito della tutela della salute di cui al comma 1, per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l’autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente comma.

0.4.1000.103. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell’Olio, Sportiello (M5S)

Ricordiamo che l’emendamento presentato dal Governo prevede in materia di gioco:

“all’articolo 30: a) al comma 1: 1) al primo periodo, sostituire le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »; 2) all’ultimo periodo, sostituire le parole da: « ed è versato » fino a: « dell’anno 2023 » con le seguenti: « ed è versato, per quanto dovuto nell’anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio ed il 1° giugno di tale anno »; b) dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024: a) le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono versati da ciascun concessionario con le medesime modalità previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell’anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1 ° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio ed il 1° giugno di tale anno; b) le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono per la proroga sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e l’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS, maggiorato del 15 per cento e proporzionato alla durata della proroga, posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno. L’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS, maggiorato del 15 cento è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell’anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio ed il 1° giugno di tale anno; c) le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati da ciascun concessionario, maggiorato del 15 per cento, entro il 15 luglio dell’anno 2024; d) con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, anche relativamente a quanto previsto dal comma 1, gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle predette proroghe”. cdn/AGIMEG