La X Commissione Attività produttive della Camera è impegnata nell’esame della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, approvata dal Senato.
Collaborazione nelle attività di controllo; misure per tutela della concorrenza, per il
contrasto di pratiche commerciali illecite nel settore del commercio elettronico di prodotti sanitari non conformi e misure per l’inibizione di siti web; Tutela della concorrenza e potenziamento dei controlli online tramite la prevenzione e il contrasto delle pratiche commerciali illecite in materia di commercio elettronico.
Ecco gli emendamenti presentati al testo:
Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente: Art. 26-bis. (Disposizioni per il rimborso dell’IVA nei confronti dei soggetti residenti o domiciliati fuori dell’unione europea – TAX REFUND) 1. È istituito presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, un registro informatizzato degli operatori di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l’attività per il rimborso dell’IVA nei confronti dei soggetti residenti o domiciliati fuori dall’Unione europea. Il registro è pubblico ed è accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L’iscrizione al registro è obbligatoria per l’esercizio, da parte di tali operatori, che intervengono nell’attività di rimborso dell’IVA nei confronti dei soggetti residenti o domiciliati fuori dall’Unione europea. 2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede all’iscrizione nel registro di cui al comma 1, gli operatori per i quali l’attività ivi indicata costituisca l’attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 5. 3. L’iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti: a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa; b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile or- ganizzazione nel territorio della Repubblica italiana; c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall’articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare; f) esercizio effettivo dell’attività; g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 5. h) assenza, nell’ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 4. All’onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g) e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. L’attivazione del registro e l’attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione. 6. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del registro di cui all’articolo 1, comma 1, e riscuote il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), del medesimo articolo, secondo le modalità indicate con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia medesima. 7. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 3, e, per tale finalità, può chiedere agli operatori iscritti la trasmissione di notizie, dati e documenti. 8. Se, dopo l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 1, comma 1, l’operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le relative procedure di attuazione. 9. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 2, lettera c), dopo le parole « dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 » sono inserite le seguenti: « , nonché l’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti degli operatori di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l’attività nel settore del rimborso dell’IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell’Unione europea »; b) all’articolo 3, comma 5, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente: « i-ter) gli operatori di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 »; c) dopo il Titolo IV è inserito il seguente: « Titolo IV-bis Disposizioni specifiche per gli operatori che svolgono l’attività nel settore del rimborso dell’IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell’Unione europea. Articolo 54-bis. (Disposizioni integrative in materia di conservazione) 1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono l’attività nel settore del rimborso dell’IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell’Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l’utilizzo dei dati e delle informazioni relative: a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l’attività di anticipazione del rimborso previsto dall’articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati; d) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall’articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; c) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera c); d) agli accordi contrattuali conclusi nell’ambito dell’attività di cui al presente Titolo. Articolo 54-ter. (Collaborazione nelle attività di controllo) 1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d’intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l’efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i-ter. ». d) all’articolo 62: 1. dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente comma 7-ter: « Nei confronti degli operatori che svolgono l’attività nel settore del rimborso dell’IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell’Unione europea responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54-bis si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell’importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile »; 2. dopo il comma 8 è inserito il seguente: « 8-bis: Fermo quanto previsto dal comma 9, l’Agenzia delle dogane dei monopoli è competente all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 »; 10. Chiunque svolge l’attività di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui all’articolo 1 è punito con le sanzioni di cui all’articolo 348 del codice penale. 11. All’articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « da intermediari, purché regolarmente iscritti all’albo degli istituti di pagamento di cui all’articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. » sono sostituite dalle seguenti: « dai soggetti iscritti nell’apposito registro istituito presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. »
26.07. Masi (M5S) (Inammissibile)
ART. 30. Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente: Art. 30-bis. (Misure per tutela della concorrenza, per il contrasto di pratiche commerciali illecite nel settore del commercio elettronico di prodotti sanitari non conformi e misure per l’inibizione di siti web) 1. Al fine di prevenire l’ingresso sul territorio della Repubblica italiana di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possono arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canale telematico, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori. Per le operazioni di cui al primo periodo l’Agenzia è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo di importo non superiore a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo. Nel provvedimento, sono previste le disposizioni attuative e contabili per l’utilizzo del fondo, stabilendo che il materiale acquistato ed eventualmente idoneo all’immissione in commercio è assegnato all’Agenzia ed utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico. 2. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non sono punibili i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, per le finalità di cui al comma 1, acquistano prodotti sui canali telematici da sottoporre a verifica dichiarando al venditore o al trasportatore generalità o altre informazioni non veritiere. Non sono altresì punibili i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che forniscano all’intermediario finanziario presso cui vengono istituti i conti dedicati agli acquisti telematici di materiale da sottoporre a verifica tecnica e nell’adempimento delle finalità previste al comma 1, generalità o altre informazioni non veritiere. 3. L’organo che dispone l’esecuzione delle operazioni di acquisto, individuato nel provvedimento di cui al comma 1, deve dare preventiva comunicazione all’autorità giudiziaria competente. 4. Laddove per l’effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo sia necessario indicare gli estremi di un documento relativo ad una identità non veritiera o a fornirne copia, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad ogni conseguente richiesta alle amministrazioni competenti che sono tenute ad ottemperare. 5. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei funzionari dell’Agenzia che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. 6. All’articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: « nei settori dei giochi e dei tabacchi », sono sostituite dalle seguenti: « di prevenzione e contrasto alle attività illecite inerenti alle materie di competenza » e le parole: « vigenti nei citati settori », sono sostituite dalle seguenti: « anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite »; b) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: « pecuniaria », sono inserite le seguenti: « graduata secondo i criteri individuati con le determinazioni di cui sopra »; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Nei casi in cui nello stesso sito, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 1, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale con valore di notifica ai fini della sanzione amministrativa, assegnando un termine di 15 giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione dell’intero sito senza riconoscimento di alcun indennizzo. ».
30.01. Bersani, Fassina (LEU)
Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente: Art. 30-bis. (Modifica alla disciplina di sgravio dell’imposta sul valore aggiunto per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea) 1. È istituito presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L’iscrizione al registro è obbligatoria per l’esercizio, da parte di tali operatori, dell’attività di rimborso dell’IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall’Unione europea. 2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli iscrive nel registro di cui al comma 1 gli operatori per i quali l’attività ivi indicata costituisca l’attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 5. 3. L’iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti: a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa; b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile or- ganizzazione nel territorio della Repubblica italiana; c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall’articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare; f) esercizio effettivo dell’attività; g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 5; h) assenza, nell’ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 4. All’onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. L’attivazione del registro e l’attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione. 6. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del registro di cui al comma 1, e riscuote il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), del medesimo articolo, secondo le modalità indicate con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia medesima. 7. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui al precedente comma 3, sulla base di informazioni e trasmissioni di notizie, dati e documenti forniti dagli operatori iscritti. 8. Se, dopo l’iscrizione nel registro di cui al comma 1, l’operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le relative procedure di attuazione. 9. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 2, lettera c), dopo le parole: « dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 », sono aggiunte le seguenti: « , nonché l’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti degli operatori di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l’attività nel settore del rimborso dell’IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell’Unione europea. »; b) all’articolo 3, comma 5, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente: « i-ter) gli operatori di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. »; c) dopo il Titolo IV è inserito il seguente: « Titolo IV-bis. Disposizioni specifiche per gli operatori che svolgono l’attività nel settore del rimborso dell’IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell’Unione europea. Art. 54-bis. (Disposizioni integrative in materia di conservazione) 1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono l’attività nel settore del rimborso dell’IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell’Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l’utilizzo dei dati e delle informazioni relative: a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l’attività di anticipazione del rimborso previsto dall’articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati; c) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall’articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; d) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera c); e) agli accordi contrattuali conclusi nell’ambito dell’attività di cui al presente Titolo. Articolo 54-ter. (Collaborazione nelle attività di controllo) 1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d’intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l’efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i-ter. ». d) al Titolo V, all’articolo 62, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: « 7-ter. Nei confronti degli operatori che svolgono l’attività nel settore del rimborso dell’IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell’Unione europea responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54-bis si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell’importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile. »; 2. dopo il comma 8 è inserito il seguente: « 8-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9, l’Agenzia delle dogane dei monopoli è competente all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. ». 10. Chiunque svolge l’attività di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui al precedente comma 1, è punito con le sanzioni di cui all’articolo 348 del codice penale. 11. All’articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « da intermediari, purché regolarmente iscritti all’albo degli istituti di pagamento di cui all’articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. » sono sostituite dalle seguenti: « dai soggetti iscritti nell’apposito registro istituito presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. ».
30.03. Bersani, Fassina. (Inammissibile)
Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente: Art. 31-bis. (Tutela della concorrenza e potenziamento dei controlli online tramite la prevenzione e il contrasto delle pratiche commerciali illecite in materia di commercio elettronico) 1. Al fine di prevenire l’ingresso sul territorio della Repubblica italiana di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possono arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canale telematico, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori. Per le operazioni di cui al primo periodo l’Agenzia è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo di importo non superiore a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo. Nel provvedimento, sono previste le disposizioni attuative e contabili per l’utilizzo del fondo, stabilendo che il materiale acquistato ed eventualmente idoneo all’immissione in commercio è assegnato all’Agenzia ed utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico. 2. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non sono punibili i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, per le finalità di cui al comma 1, acquistano prodotti sui canali telematici da sottoporre a verifica dichiarando al venditore o al trasportatore generalità o altre informazioni non veritiere. Non sono altresì punibili i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che forniscano all’intermediario finanziario presso cui vengono istituti i conti dedicati agli acquisti telematici di materiale da sottoporre a verifica tecnica e nell’adempimento delle finalità previste al comma 1, generalità o altre informazioni non veritiere. 3. L’organo che dispone l’esecuzione delle operazioni di acquisto, individuato nel provvedimento di cui al comma 1, deve dare preventiva comunicazione all’autorità giudiziaria competente. 4. Laddove per l’effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo sia necessario indicare gli estremi di un documento relativo ad una identità non veritiera o a fornirne copia, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad ogni conseguente richiesta alle amministrazioni competenti che sono tenute ad ottemperare. 5. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei funzionari dell’Agenzia che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. 6. All’articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: « nei settori dei giochi e dei tabacchi » sono sostituite dalle seguenti: « di prevenzione e contrasto alle attività illecite inerenti alle materie di competenza » e le parole: « vigenti nei citati settori » sono sostituite dalle seguenti: « anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite »; b) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: « pecuniaria » sono inserite le seguenti: « graduata secondo i criteri individuati con le determinazioni di cui sopra »; c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Nei casi in cui nello stesso sito, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 1, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale con valore di notifica ai fini della sanzione amministrativa, assegnando un termine di 15 giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione dell’intero sito senza riconoscimento di alcun indennizzo. ».
31.07. Carabetta (M5S).
cdn/AGIMEG