Dossier Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021: “I regimi amministrativi applicabili per attività come le sale giochi”

“L’articolo 27 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari. Sono previsti criteri e principi generali volti, in gran parte, a tipizzare e individuare le attività private soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, estendere l’ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione, nonché digitalizzare le procedure. La delega deve essere esercitata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame. È altresì prevista la facoltà di adottare decreti integrativi e correttivi entro un anno dall’entrata in vigore di ciascun decreto. È affidata alla Commissione parlamentare per la semplificazione la verifica periodica dello stato di attuazione dell’articolo in esame, su cui riferisce ogni sei mesi alle Camere”. E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio Studi riguardante la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

“Le disposizioni introdotte proseguono il cammino di riforme per la semplificazione amministrativa, sulla quale il Governo italiano si è impegnato ad agire anche in sede europea, da ultimo nell’ambito del PNRR, in particolare attraverso lo snellimento delle procedure autorizzative e di controllo nei settori nei quali è più avvertito dai cittadini e dalle imprese l’eccessivo carico di oneri normativi e burocratici. In proposito è utile ricordare che la semplificazione delle procedure di autorizzazione ha ricevuto un forte impulso con la direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi) che ha imposto agli Stati membri di esaminare procedure e requisiti per l’accesso e l’esercizio di attività di servizi e di valutarne la compatibilità con la Direttiva, modificandoli ove necessario. Oggetto di tale revisione e semplificazione sono stati i regimi di autorizzazione, ad opera del D.Lgs. n. 58 del 2010, che ha dato attuazione alla direttiva europea. Successivamente, una ampia attività di ricognizione delle attività private assoggettate ai differenti regimi amministrativi è stata avviata con la delega contenuta nella c.d. Legge Madia (legge n. 124 del 2015, articolo 5), e con il D.lgs. n. 222/2016 (c.d. SCIA 2) che ha operato una prima ricognizione delle attività e dei procedimenti nei settori del commercio e delle attività assimilabili, dell’edilizia e dell’ambiente (per un totale di 246 attività/procedimenti), indicando per ciascun procedimento o attività il regime amministrativo applicabile. Successivamente, con il D.L. n. 76 del 2020 (art. 15) è stato previsto un completamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi da parte dello Stato, con le Regioni e le autonomie locali, sentiti le associazioni imprenditoriali, gli ordini e le associazioni professionali, da realizzare entro 150 giorni, nell’ambito dell’Agenda per la semplificazione 2020-2023. I medesimi obiettivi sono stati ripresi ed inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che nell’asse 3 della componente M1C1 prevede in primo luogo lo screening dei procedimenti amministrativi, identificandone i regimi di esercizio, nonché la conseguente semplificazione dei procedimenti, mediante eliminazione delle autorizzazioni non giustificate da motivi imperativi di interesse generale, estensione dei meccanismi di silenzio-assenso ove possibile o adottando gli strumenti di SCIA o della mera comunicazione”, aggiunge.

“Oggetto, principi e criteri direttivi delle deleghe L’oggetto delle deleghe è stabilito in via generale dal comma 1: – individuare l’elenco dei nuovi regimi amministrativi delle attività private; – semplificare e reingegnerizzare in digitale le relative procedure amministrative, con la finalità, evidenziata nella relazione illustrativa, di “stimolare il dinamismo concorrenziale”. Per regimi amministrativi, la citata disposizione richiama la segnalazione certificata di inizio attività (scia), il silenzio assenso, il titolo espresso e la comunicazione preventiva. L’intervento del legislatore delegato è previsto al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, nel rispetto dei principi di diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività dei servizi e in modo da ridurre gli oneri regolatori su cittadini e imprese”, continua.

“La disposizione precisa che si tiene conto anche della individuazione dei regimi amministrativi di cui alla tabella A del D.lgs. n. 222/2016 (c.d. decreto SCIA 2). In particolare, il decreto riporta nella tabella A allegata la ricognizione delle attività e dei procedimenti nei settori del commercio e delle attività assimilabili, dell’edilizia e dell’ambiente (per un totale di 246 attività). Per ciascun procedimento o attività, la tabella indica il regime amministrativo applicabile (autorizzazione, silenzio assenso, SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, comunicazione) l’eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi (articolo 2). La tabella A è suddivisa in tre sezioni: 1) Sezione I, denominata “Attività commerciali e assimilabili”, che ricomprende attività di commercio su area privata (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, sia di carattere alimentare che non, commercio all’ingrosso, sia alimentare che non, vendita di prodotti agricoli, etc.), commercio su area pubblica (itinerante e non, alimentare e non), l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive e stabilimenti balneari, attività di spettacolo o intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori di carburante, officine di autoriparazione, acconciatori ed estetisti, panifici, tintolavanderie, arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa. Si tratta di 14 aree, per un totale di 107 attività; 2) Sezione II, denominata “Edilizia”, che ricomprende gli interventi edilizi e i relativi regimi amministrativi, altri adempimenti successivi all’intervento edilizio e alcuni interventi relativi a impianti alimentati da fonti rinnovabili, per un totale di 105 attività; 3) Sezione III, denominata “Ambiente”, che ricomprende le autorizzazioni integrate ambientali (AIA), le valutazioni di impatto ambientale (VIA), le autorizzazioni uniche ambientali (AUA), nonché le attività relative alle emissioni in atmosfera, alla gestione rifiuti, all’inquinamento acustico, agli scarichi idrici, alle dighe, alle bonifiche e altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici, per un totale di 34 attività. Il comma 2 stabilisce che i decreti siano adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità, di derivazione europea. Quanto ai criteri direttivi, il legislatore delegato è tenuto in primo luogo a tipizzare e individuare: § le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e i provvedimenti autorizzatori posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti (lettera a)); § le attività soggette ai regimi amministrativi di cui agli articoli 19 (SCIA), 19- bis (SCIA unica o condizionata) e 20 (silenzio-assenso) della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione (lettera b)). In secondo luogo, il legislatore delegato deve provvedere a: § eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell’Unione europea o quelli a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti (lettera c)); § semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, agli adempimenti e alle misure non eliminati ai sensi delle lettere a) e b), in modo da ridurne il numero delle fasi e delle amministrazioni coinvolte, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti (lettera d)); § estendere l’ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione, da parte dei privati (lettera e)); § semplificare e reingegnerizzare le procedure e gli adempimenti per la loro completa digitalizzazione (lettera f)); § eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa europea (lettera g)); § ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori per l’avvio dell’attività di impresa (lettera h)). La procedura per l’adozione dei decreti legislativi Il comma 3 dispone che i decreti legislativi siano adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti per materia. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito: § il parere delle associazioni imprenditoriali; § il parere nonché, per i profili di competenza regionale, l’intesa della Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. n. 281 del 1997; § il parere del Consiglio di Stato. Tutti i pareri sono resi nel termine di 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Successivamente è prevista l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nel termine di 45 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati”, prosegue.

“Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi (di cui al comma 1), il Governo ha la facoltà di adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo in esame (comma 4). È affidata alla Commissione parlamentare per la semplificazione la verifica periodica dello stato di attuazione dell’articolo in esame, su cui riferisce ogni sei mesi alle Camere (comma 5). Il Governo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione adeguandole alla nuova disciplina di livello primario (comma 6). Dall’attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai relativi decreti legislativi le Amministrazioni provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni (comma 7)”, conclude. cdn/AGIMEG