Evasione Preu: Cassazione accoglie ricorso ADM contro società di gestione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria su avviso di accertamento per tributi dovuti per l’attività del 2008. Nello specifico, la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per tributi, interessi e sanzioni dovuti in forza dell’attività di gestione di giochi e lotterie (c.d. PREU) esercitata nell’anno 2008, derivante da PVC della GdF di Cosenza che contestava l’alterazione del flusso di giocate.

“La CTP accoglieva parzialmente il ricorso quanto alla rideterminazione delle sanzioni; tal pronuncia era impugnata dalla società; con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello; ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a tre motivi di ricorso”, si legge nella sentenza.

“Considerato che – aggiunge la sentenza -: – il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione delle norme per avere la CTR erroneamente ritenuto indebitamente computate nell’anno di imposta 2008 somme di spettanza degli anni precedenti con conseguente decadenza dell’ufficio dalla possibilità di esigere nel 2013 l’imposta per gli anni precedenti al 2008; – il motivo è inammissibile; – esso invero, nella sua concreta articolazione, sollecita la Corte a un riesame del merito della controversia, qui non consentito; – il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione delle norme per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittimo l’operato dell’Ufficio che avrebbe recuperato somme imputandole a operazioni di gioco che si sono assunte come perfezionatesi nell’anno di esecuzione del controllo della GdF, ma che in realtà sono state realizzate in anni precedenti, in violazione quindi della decadenza dell’Amministrazione dal potere di controllo; – il motivo è fondato; – a fronte infatti della comprovata alterazione fraudolenta del meccanismo di gioco, che fa scattare l’applicazione dell’art. 39 quater del d. L. n. 269 del 2003 atto a consentire da determinazione induttiva delle somme giocate ai fini della rideterminazione del PREU, l’Erario è appunto legittimato a una determinazione induttiva delle somme giocate; a fronte di tal determinazione induttiva, si trasferisce sulla società contribuente l’onere di fornir prova dell’imputazione a diverso periodo d’imposta delle operazioni di gioco che assume esser state riprese a imposizione illegittimamente in quanto perfezionatesi in anni antecedenti lo spirare del termine di decadenza dell’Ufficio dal potere di controllo; – infatti, il chiaro riferimento della disposizione consente di ritenere che ove il comportamento fraudolento del contribuente si frapponga all’esercizio della funzione di controllo, è la possibilità dell’Amministrazione di rideterminare la materia economica sottratta a imposizione a dover essere in linea di principio salvaguardata e consentita nel suo manifestarsi; – resta fermo, peraltro, come questa Corte ha ancora di recente chiarito, che come avviene in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, l’Ufficio può fare ricorso a presunzioni c.d. “supersemplici”, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, comportanti l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale può comunque sempre fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata induttivamente dall’Amministrazione; – a fronte allora della determinazione, anche qui induttiva, dell’Ufficio, necessitata dal comportamento illecito del contribuente, la CTR non doveva limitarsi a prender atto del “cumulo di annate precedenti” a fronte della mera deduzione di tal circostanza; essa avrebbe dovuto verificare se a fronte di tal affermazione il contribuente, che ne era onerato, avesse anche dimostrato che tra le operazioni oggetto di ripresa ve ne erano anche di quelle perfezionatesi in anni per i quali il potere di accertamento dell’Ufficio era ormai precluso dalla intervenuta decadenza; – né in tal senso rileva lo spossessamento degli strumenti per la raccolta delle giocate, sottoposti si deduce a sequestro, poiché nelle forme previste le stesse possono comunque, previa autorizzazione dell’Autorità che procede e con le cautele del caso, essere messe a disposizione del contribuente che ne rappresenti la necessità ai fini di difesa giudiziale in questa sede; – il terzo motivo si duole della violazione per avere la CTR mancato di stabilire il valore delle giocate da assoggettare a PREU, avendo la sentenza impugnata unicamente annullato sic et simpliciter l’avviso di accertamento; – anche questo motivo risulta fondato; ritiene il Collegio, dando continuità all’orientamento già in precedenza espresso che il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale e non meramente formale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte; – pertanto, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso la sentenza è cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra enunciati”, la Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. cdn/AGIMEG