Una società di giochi ha presentato un ricorso in Cassazione per contestare il provvedimento dell’Ufficio dei Monopoli dell’Abruzzo che ha confiscato gli apparecchi di gioco ed elevato una multa di 28mila euro totali per aver utilizzato apparecchi per il gioco privi del secondo guscio di protezione della scheda interna.
I giudici della Cassazione hanno affermato che “la circostanza che i macchinari fossero stati prodotti ed installati anni prima dell’adozione delle norme tecniche sopravvenute e delle prescrizioni di adeguamento è circostanza solo genericamente enunciata in ricorso, senza alcun aggancio alle contestazioni esaminate nel giudizio di merito e senza specificare se tali profili fossero stati oggetto dell’opposizione e del successivo giudizio di appello, essendo la relativa deduzione ormai preclusa in cassazione. Deve ribadirsi che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione”.
Tutto ciò non “rileva che — secondo un insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. 4962/2020; Cass. 17403/2008) — la violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative sia rilevabile d’ufficio, posto che tale potere di rilevazione può esercitarsi in cassazione sempre che le circostanze di fatto che ne sostengono la deduzione siano state ritualmente acquisite al processo e risultino ex actis. Resta, quindi, irrilevante stabilire se la società, avendo ignorato le disposizioni sopravvenute, fosse incorsa in un errore scusabile: l’accertamento dell’elemento soggettivo della violazione involge profili in fatto, il cui apprezzamento è di stretta competenza del giudice di merito, cui andava tempestivamente sottoposta la questione”.
Per questi motivi la Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sanzione e la confisca degli apparecchi decisa dall’Ufficio dei Monopoli dell’Abruzzo. ac/AGIMEG