Slot, Cassazione: nei locali in cui si esercita l’attività di scommessa, gli apparecchi possono esservi installati solo se il titolare è in possesso della licenza di polizia di cui all’art. 88 TULPS

E’ vietata “l’installazione in luogo pubblico di apparecchi da divertimento e di intrattenimento in assenza delle prescritte autorizzazioni”. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Seconda Sezione civile, relativamente ad un ricorso di una sala scommesse avverso un’ordinanza del Comune di Brescia con cui era stata ingiunto il pagamento della somma di 55 mila euro a favore della Agenzia delle Dogane e Monopoli per la violazione dell’art. 110, commi 6 e 7, TULPS, per avere consentito l’uso in luogo pubblico ed aperto al pubblico, senza essere muniti delle prescritte autorizzazioni, di undici apparecchi da divertimento e di intrattenimento (slot machine).

Per la Cassazione “dal combinato disposto degli artt. 86 e 88, si rileva che, nei locali in cui si esercita l’attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono esservi installati solo se l’imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all’art. 88 TULPS. Ai fini dell’eventuale installazione o utilizzo di apparecchi di tipo AWP l’autorizzazione di polizia ex art. 88 è comunque obbligatoria sia in locali in cui si esercitano scommesse sia nell’ipotesi di locali in cui si esercitano scommesse unitamente ad altre attività soggette all’obbligo della licenza di polizia di cui all’art. 86 (ad esempio corner)”.

I supremi giudici sottolineano come “la ratio della previsione normativa è quella di impedire l’utilizzo di apparecchi da divertimento ed intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dell’esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l’esercizio delle attività in esse effettuate”.

Tale questione, vagliata anche dalla Corte di Giustizia Ue, riguarda “il diverso profilo della raccolta di scommesse”, ma non la presenza di apparecchi da gioco all’interno dei ctd. In questo caso “non entra in gioco l’attività di intermediazione posta in essere per conto di un bookmaker straniero», ma l’installazione di apparecchi. “Non si è al cospetto di un’attività svolta in sinergia con un società straniera, ma di un’attività interna, soggetta, come tale, alle autorizzazioni e ai controlli prescritti dalla normativa nazionale»,

cr/AGIMEG