Le Commissioni Riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze) della Camera sono impegnate nell’esame del DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
Ecco gli emendamenti riguardanti l’imposta sugli intrattenimenti ancora al vaglio delle commissioni:
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente: Art. 6-bis. (Abolizione piccole imposte) 1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono o restano aboliti i seguenti tributi: a) i diritti di contratto sul risone di cui all’articolo 9 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1783, relativi alle campagne di commer- cializzazione, determinati annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) il contributo di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in favore dell’Organismo centrale di stoccaggio italiano, determinato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico; c) l’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione prevista dal Capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sulla benzina per autotrazione; d) le accise sugli alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, compresi le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati; e) l’imposta sui premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; f) l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, relativa ai concorsi pronostici Enalotto e Totocalcio; g) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all’articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; h) l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 16, commi 10-bis e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; i) l’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; l) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto SO2 e NOx, di cui all’articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; m) l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, e all’articolo 8 della legge 6 maggio 2011, n. 68; n) il contributo sui ricavi degli operatori del settore delle comunicazioni a favore dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; o) i diritti dovuti per copie, estratti e certificati all’Archivio notarile, previsto dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 novembre 2012, n. 265; p) il contributo sui ricavi degli operatori del settore energetico a favore dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481; q) l’imposta per l’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30, di cui all’articolo 1, commi da 692 a 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; r) l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 16, commi da 11 a 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; nonché sulle imbarcazioni da diporto, di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; s) l’imposta per l’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; t) le imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate al contratto di leasing, di cui all’articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; u) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297. Conseguentemente, a decorrere dal 31 dicembre 2022, relativamente ai contributi versati per i collaboratori domestici deve essere indicato il codice fiscale del beneficiario in apposito rigo della dichiarazione dei redditi del datore di lavoro in corrispondenza dell’onere deducibile quadro RP.
6.010. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. All’articolo 63 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2023. 2-ter. L’articolo 200 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023. 2-quater. All’articolo 16 del decretolegge 16 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 10-bis è abrogato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in vigore all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; b) al comma 15, le parole: « di cui ai commi 10-bis e 11 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 11 »; c) al comma 15-bis, le parole: « di cui ai commi 10-bis e 11 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 11 »; d) al comma 15-bis.1, le parole: « di cui ai commi da 10-bis a 15-bis » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi da 11 a 15-bis »; 2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater, valutati in 11 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2-sexies. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 111 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 33 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante cor- rispondente riduzione del Fondo per inter- venti strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2023 non è dovuta l’imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica, dell’addizionale IRES di cui all’articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, abrogazione di microtributi, delle tasse di pubblico insegnamento e disapplicazione dell’imposta sugli intrattenimenti.
9.10. Marattin, Ungaro, Del Barba
Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente: Art. 16-bis. 1. Il punto 2 della tabella delle Tariffe dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è soppresso. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 11 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
* 16.022. Grimaldi. * 16.023. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente: Art. 26-bis. (Semplificazioni in materia di imposta sugli intrattenimenti) 1. Il punto 2 della tabella delle Tariffe dell’imposta sugli intrattenimenti di cui al l’Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è soppresso. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 11 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.085. Ribolla, Frassini, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
cdn/AGIMEG