DL Semplificazioni: proroga concessioni raccolta scommesse, semplificazioni in materia di imposta sugli intrattenimenti, esclusione da certificazioni per calciobalilla e ping pong. Ecco tutti gli emendamenti

Alla Camera le Commissioni riunite V e VI sono impegnate nell’esame della Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. Disposizioni urgenti in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi; esclusione dei giochi e degli apparecchi con una funzione meramente ludica o ricreativa dal regime di controlli di cui all’articolo 110 del TULPS; semplificazioni in materia di imposta sugli intrattenimenti.

Ecco tutti gli emendamenti presentati sul gioco:

Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi)

  1. All’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: <<30 giugno 2020>> e <<31 dicembre 2020>> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<30 giugno 2023>> e <<31 dicembre 2023>>.26.0104. Martinciglio (M5S).

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Art.6-bis ((Abolizione piccole imposte)

  1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono o restano aboliti i seguenti tributi: a) i diritti di contratto sul risone di cui all’articolo 9 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1783, relativi alle campagne di commercializzazione, determinati annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) il contributo di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in favore dell’Organismo centrale di stoccaggio italiano, determinato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico; c) l’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sulla benzina per autotrazione; d) le accise sugli alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, compresi le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati; e) l’imposta sui premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; f) l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, relativa ai concorsi pronostici Enalotto e Totocalcio; g) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all’articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; h) l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 16, commi 10-bis e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; i) l’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; l) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto SO2 e NOx, di cui all’articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; m) l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, e all’articolo 8 della legge 6 maggio 2011, n. 68; n) il contributo sui ricavi degli operatori del settore delle comunicazioni a favore dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; o) i diritti dovuti per copie, estratti e certificati all’Archivio notarile, previsto dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 novembre 2012, n. 265; p) il contributo sui ricavi degli operatori del settore energetico a favore dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481; q) l’imposta per l’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30, di cui all’articolo 1, commi da 692 a 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; r) l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 16, commi da 11 a 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; nonché sulle imbarcazioni da diporto, di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; s) l’imposta per l’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; t) le imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate al contratto di leasing, di cui all’articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; u) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297. Conseguentemente, a decorrere dal 31 dicembre 2022, relativamente ai contributi versati per il i collaboratori domestici deve essere indicato il Codice Fiscale del beneficiario in apposito rigo della dichiarazione dei redditi del datore di lavoro in corrispondenza dell’onere deducibile quadro RP.>> 6.010. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster (Lega)

Dopo l’articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis

  1. All’articolo 18-ter, comma 2, capoverso 7.1., del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: “entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati” sono inserite le seguenti: “gli apparecchi per giochi eSports e di cui alla lettera a) del comma 7, nonché” e le parole: “del comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “del medesimo coma 7”. 25.013. Carabetta (M5S)

Dopo l’articolo 26, aggiungere il

seguente:

Art. 26-bis.

(Misure per tutela della concorrenza, per il contrasto di pratiche commerciali illecite nel settore del commercio elettronico di prodotti sanitari non conformi e misure per l’inibizione di siti web)

  1. Al fine di prevenire l’ingresso sul territorio della Repubblica italiana di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possa arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canale telematico, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori. Per le operazioni di cui al primo periodo l’Agenzia è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo di importo non superiore a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo. Nel provvedimento, sono previste le disposizioni attuative e contabili per l’utilizzo del fondo, stabilendo che il materiale acquistato ed eventualmente idoneo all’immissione in commercio è assegnato all’Agenzia ed utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico.
  1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non sono punibili i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, per le finalità di cui al comma 1, acquistano prodotti sui canali telematici da sottoporre a verifica dichiarando al venditore o al trasportatore generalità o altre informazioni non veritiere. Non sono altresì punibili i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che forniscano all’intermediario finanziario presso cui vengono istituti i conti dedicati agli acquisti telematici di materiale da sottoporre a verifica tecnica e nell’adempimento delle finalità previste al comma 1, generalità o altre informazioni non veritiere.
  1. L’organo che dispone l’esecuzione delle operazioni di acquisto, individuato nel provvedimento di cui al comma 1, deve dare preventiva comunicazione all’autorità giudiziaria competente.
  1. Laddove per l’effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo sia necessario indicare gli estremi di un documento relativo a una identità non veritiera o a fornirne copia, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a ogni conseguente richiesta alle amministrazioni competenti che sono tenute a ottemperare.
  1. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei funzionari dell’Agenzia che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
  1. All’articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: <<nei settori dei giochi e dei tabacchi>>, sono sostituite dalle seguenti: <<di prevenzione e contrasto alle attività illecite inerenti alle materie di competenza>> e le parole: <<vigenti nei citati settori>>, sono sostituite dalle seguenti: <<anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite>>; b) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: <<pecuniaria>>, sono inserite le seguenti: <<graduata secondo i criteri individuati con le determinazioni di cui sopra>>;
  1. c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei casi in cui nello stesso sito, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 1, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale con valore di notifica ai fini della sanzione amministrativa, assegnando un termine di 15 giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione dell’intero sito senza riconoscimento di alcun indennizzo.»

26.051. Bersani, Fassina, Pastorino (Articolo Uno)

Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Esclusione dei giochi e degli apparecchi con una funzione meramente ludica o ricreativa dal regime di controlli di cui all’articolo 110 del TULPS)

  1. All’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, lettera c-bis, le parole “possono distribuire tagliandi” sono sostituite dalle seguenti: “distribuiscono tagliandi”, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che non distribuiscono tagliandi sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.” b) il comma 7-ter è abrogato. 26.089. D’Attis, Martino, Pella, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Sorte (FI)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art.40-bis

(Potenziamento dei controlli per il contrasto delle pratiche illecite in materia di commercio elettronico).

  1. Al fine di prevenire l’ingresso sul territorio della Repubblica italiana di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possono arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canale telematico, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori. Per le operazioni di cui al primo periodo l’Agenzia è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo di importo non superiore a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo. Nel provvedimento, sono previste le disposizioni attuative e contabili per l’utilizzo del fondo, stabilendo che il materiale acquistato ed eventualmente idoneo all’immissione in commercio è assegnato all’Agenzia ed utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico.
  1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non sono punibili i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, per le finalità di cui al comma 1, acquistano prodotti sui canali telematici da sottoporre a verifica dichiarando al venditore o al trasportatore generalità o altre informazioni non veritiere. Non sono altresì punibili i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che forniscano all’intermediario finanziario presso cui vengono istituti i conti dedicati agli acquisti telematici di materiale da sottoporre a verifica tecnica e nell’adempimento delle finalità previste al comma 1, generalità o altre informazioni non veritiere.
  1. L’organo che dispone l’esecuzione delle operazioni di acquisto, individuato nel provvedimento di cui al comma 1, deve dare preventiva comunicazione all’autorità giudiziaria competente.
  1. Laddove per l’effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo sia necessario indicare gli estremi di un documento relativo ad una identità non veritiera o a fornirne copia, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad ogni conseguente richiesta alle amministrazioni competenti che sono tenute ad ottemperare.
  1. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei funzionari dell’Agenzia che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.”
  1. All’articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole <<nei settori dei giochi e dei tabacchi>> sono sostituite dalle seguenti: <<di prevenzione e contrasto alle attività illecite inerenti alle materie di competenza>> e le parole <<vigenti nei citati settori>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite>>; b) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola <<pecuniaria>> sono inserite le seguenti: <<graduata secondo i criteri individuati con le determinazioni di cui sopra>>; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis: <<Nei casi in cui nello stesso sito, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 1, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale con valore di notifica ai fini della sanzione amministrativa, assegnando un termine di 15 giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione dell’intero sito senza riconoscimento di alcun indennizzo.>>”

40.012. Carabetta (M5S)

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis

(Modifiche alla disciplina dell’imposta sugli intrattenimenti)

  1. Il punto 2 della tabella delle Tariffe dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’Allegato A annesso al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è soppresso. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 5 milioni di euro per l’anno 2022 e in11 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 33.08. Ungaro, Del Barba (Italia Viva)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All’articolo 63 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati a decorrere dal 1°gennaio 2023. 2-ter. L’articolo 200 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023. 2-quater. All’articolo 16 del decreto-legge 16 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 10-bis è abrogato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in vigore all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; b) al comma 15, le parole: “di cui ai commi 10-bis e 11” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 11”; c) al comma 15-bis, le parole: “di cui ai commi 10-bis e 11” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 11”; d) al comma 15-bis.1, le parole: “di cui ai commi da 10-bis a 15-bis” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi da 11 a 15- bis”; 2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater, valutati in 11 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.” 2-sexies. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 111 è abrogato a decorrere dal 1°gennaio 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 33 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2023 non è dovuta l’imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica, dell’addizionale IRES di cui all’articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, abrogazione di microtributi, delle tasse di pubblico insegnamento e disapplicazione dell’imposta sugli intrattenimenti.

9.10. Marattin, Ungaro, Del Barba (Italia Viva)

Dopo l’articolo 16, aggiungere il

seguente:

Art. 16-bis.

  1. Il punto 2 della tabella delle Tariffe dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è soppresso.
  1. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 11 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* 16. 022. Grimaldi (M5S)

* 16. 023. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami (FdI)

Dopo l’articolo 26, aggiungere il

seguente:

Art. 26-bis.

(Misure di semplificazione fiscale in materia turistica)

  1. Il punto 2 della tabella delle Tariffe dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’Allegato A al decretom legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è soppresso.
  1. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 11 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  1. All’articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola “spettacolo” sono inserite le seguenti: “con esclusione delle attività di spettacolo viaggiante e parchi divertimento”.

26.084. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Martino, Cattaneo, Sorte (FI)

 Dopo l’articolo 26, aggiungere il

seguente:

Art. 26-bis.

(Semplificazioni in materia di imposta sugli intrattenimenti)

  1. Il punto 2 della tabella delle Tariffe dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’Allegato A al decreto legisltivo 26 febbraio 1999, n. 60, è soppresso.
  1. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 11 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

26.085. Ribolla, Frassini, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster (Lega)

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis (Delega al Governo per la semplificazione normativa in materia di pubblici spettacoli o intrattenimento di portata minore in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

  1. Il Governo è delegato ad adottare,

entro dodici mesi dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del

presente decreto, uno o più decreti legislativi

per la semplificazione normativa in materia

di pubblici spettacoli o intrattenimenti di

portata minore in luoghi pubblici o aperti al

pubblico o esposti al pubblico, nel rispetto

dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

  1. a) innalzare la soglia massima dei

partecipanti da 200 a 500 per gli eventi per

i quali la segnalazione certificata di inizio

attività sostituisce la licenza del sindaco ai

sensi degli articoli 68, secondo periodo, e

69, secondo periodo, del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, e la relazione

tecnica di un professionista sostituisce il

parere, le verifiche e gli accertamenti ai

sensi dell’articolo 141, secondo comma, del

regolamento di cui al regio decreto 6 maggio

1940, n. 635;

  1. b) identificare gli eventi piccoli e medi,

distinti dai grandi eventi, tenendo conto

della reale affluenza, intendendo per piccolo

evento le manifestazioni fino a 500 spettatori

e per medio evento le manifestazioni fino a

5.000 spettatori;

  1. c) escludere dalla definizione di pubblico

spettacolo o intrattenimento e dalla

competenza delle commissioni provinciali e

comunali di vigilanza sui locali di pubblico

spettacolo le seguenti manifestazioni

temporanee:

1) i piccoli intrattenimenti musicali con

o senza ballo, destinati agli avventori

delle strutture adibite alla somministrazione

di alimenti e bevande, a condizione

che tali intrattenimenti mantengano un

carattere accessorio rispetto alla normale

attività di somministrazione e non arrechino

molestia o disturbo alla quiete pubblica, nel

rispetto delle seguenti condizioni: 1.1) non

siano utilizzati come attrazione principale

e siano complementari e accessori alla

normale attività di somministrazione; 1.2)

siano pubblicizzati in forma contestuale

e secondaria alla normale attività di

somministrazione; 1.3) non siano previsti

il pagamento di un biglietto d’ingresso

né aumenti dei costi delle consumazioni

rispetto al listino ordinario dei prezzi; 1.4)

eventuali apparecchi o impianti utilizzati

siano collocati in modo da non intralciare il

flusso e la sosta degli avventori;

2) le fiere e le mostre di cui al decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché il

commercio su aree pubbliche e le sagre in

cui si esercitano anche la somministrazione

di alimenti e bevande o attività finalizzate

alla raccolta di fondi per attività istituzionali

o per beneficenza;

3) le gallerie e le esposizioni di oggetti

rari, persone, animali o altri oggetti di

curiosità, previsti dall’articolo 69 del testo

unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,

  1. 773, anche effettuate in locali chiusi,

non qualificabili come locali di pubblico

spettacolo o intrattenimento;

4) le palestre e le scuole di danza

o similari, quando non siano utilizzate

per finalità di pubblico spettacolo o

intrattenimento con accesso indiscriminato

del pubblico;

5) le manifestazioni sportive previste

dall’articolo 123 del regolamento di cui al

regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, anche

a carattere sociale e ricreativo;

6) le competizioni sportive su strada

previste dall’articolo 9 del codice della

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285;

7) le attività temporanee per il cui

svolgimento non sono utilizzate o installate

strutture o attrezzature per lo stazionamento 2, lettera a), del decreto del Ministro

dell’interno 19 agosto 1996, pubblicato

nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1996;

  1. d) nel caso di allestimenti temporanei

che si ripetono periodicamente, prevedere

che la specifica verifica delle condizioni

di sicurezza, ai sensi di quanto disposto

dall’articolo 141, terzo comma, del

regolamento di cui al regio decreto 6

maggio 1940, n. 635, non occorra qualora

la commissione provinciale o comunale di

vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

abbia già concesso l’agibilità in data non

anteriore a cinque anni;

  1. e) prevedere la presenza, nelle

manifestazioni temporanee, di una squadra

di emergenza costituita da operatori in grado

di attuare le procedure previste nel piano di

emergenza o, in mancanza dello stesso, in

grado di mettere in sicurezza i presenti e di

allertare i soccorsi. Prevedere, altresì, che la

formazione di tali operatori sia adeguata a

fronteggiare i rischi esistenti e che il loro

numero sia sufficiente a garantire la gestione

delle emergenze, secondo le previsioni del

piano di emergenza o dell’organizzatore,

anche ricorrendo a organizzazioni di

volontariato di protezione civile. Prevedere,

inoltre, che il comune, al momento

del rilascio dell’autorizzazione, prenda

atto dell’eventuale piano di emergenza

redatto dall’organizzatore dell’evento. Per

le manifestazioni che, secondo quanto

dichiarato dall’organizzatore, non presentino

particolari situazioni di criticità e di

complessità, prevedere che non sia

necessaria la redazione del piano di

emergenza, fermo restando l’obbligo da

parte dell’organizzatore stesso di prevedere

e di attuare idonee misure cautelari rispetto

alle vulnerabilità in concreto rilevate in

ordine all’evento;

  1. f) ammettere al superamento dei valori

limite delle sorgenti sonore fissati dal

decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre

1997, senza presentazione di istanza di

autorizzazione in deroga, le seguenti attività

temporanee:

1) gli spettacoli e le manifestazioni

caratterizzati dall’impiego di sorgenti sonore

mobili che si svolgono tra le ore 09.00 e le

ore 22.00;

2) gli eventi sportivi non aventi carattere

motoristico, i mercati e le fiere;

3) le manifestazioni promosse dal

comune, diverse dai concerti musicali

all’aperto;

4) le manifestazioni religiose quali le

processioni;

  1. g) ammettere, altresì, al superamento dei

valori limite delle sorgenti sonore fissati

dal decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre

1997, a seguito di presentazione al comune

di un’istanza semplificata non corredata della

documentazione previsionale di impatto

acustico, le attività temporanee che

rispettano una delle seguenti prescrizioni:

1) svolgimento nei siti destinati a

spettacolo a carattere temporaneo o mobile,

individuati dal comune ai sensi dell’articolo

4, comma 1, lettera a), della legge quadro

26 ottobre 1995, n. 447, o a manifestazioni

organizzate per non più di due giornate

all’anno nello stesso sito, fermo restando

comunque il rispetto dei limiti di deroga

previsti dal regolamento comunale in

materia di inquinamento acustico;

2) contenimento delle immissioni sonore,

in facciata agli edifici in cui vi siano persone

esposte al rumore, entro il limite di 70 dB(A)

ovvero, qualora le immissioni di rumore

siano dovute a eventi collocati nello stesso

stabile dove si svolge l’attività o in locali

attigui, entro il limite di 50 dB(A) a finestre

chiuse, intendendo tali limiti come il livello

equivalente misurato su qualsiasi intervallo

di un’ora, secondo le modalità stabilite dal

decreto del Ministro dell’ambiente 16 marzo

1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

76 del 1° aprile 1998; non applicazione dei

limiti differenziali di immissione e dei fattori

correttivi di cui al punto 15 dell’allegato

A annesso al citato decreto del Ministro

dell’ambiente 16 marzo 1998;

  1. h) prevedere che l’istanza semplificata

di cui alla lettera g) contenga almeno le

seguenti informazioni: un referente che faccia da tramite con gli enti

e con gli organi di controllo preposti a gestire

le problematiche relative all’inquinamento

acustico e che sia sempre reperibile durante

lo svolgimento delle attività per le quali è

concessa l’autorizzazione in deroga;

2) il programma dettagliato della

manifestazione recante: il calendario,

l’orario di inizio e di fine delle singole

attività, gli orari effettivi di funzionamento

delle diverse sorgenti sonore, comprese le

attività riguardanti le prove artistiche, il

collaudo di impianti e altro;

3) l’indicazione del luogo di svolgimento

della manifestazione;

  1. i) in caso di manifestazioni temporanee

organizzate da associazioni pro loco,

da parrocchie, da comitati e da

associazioni senza fini di lucro, prevedere,

per i medesimi soggetti, l’esenzione

dall’obbligo di trasmissione della relativa

documentazione allo sportello unico per le

attività produttive;

  1. l) prevedere la semplificazione delle

procedure volte al rilascio dei provvedimenti

autorizzativi da parte dei comuni e

l’individuazione di tempi certi entro i quali

i comuni sono tenuti a rispondere, decorsi

inutilmente i quali le autorizzazioni si

intendono concesse;

  1. m) prevedere, per le vie di accesso

e di esodo, l’utilizzo di sbarramenti solo

nelle situazioni esplicitamente previste dalla

prefettura-ufficio territoriale del Governo o

dalla questura. Prevedere, altresì, che per

la realizzazione di tali sbarramenti possano

essere utilizzati veicoli presidiati in modo da

rispettare le misure di sicurezza;

  1. n) prevedere che, nelle manifestazioni

temporanee di portata minore, per gli

impianti elettrici e gli impianti di

adduzione del gas, sia necessaria solo

la presentazione della dichiarazione di

conformità da parte dell’installatore al

termine dell’installazione dell’impianto,

senza obbligo di presentazione del progetto,

in caso di installazione di impianti soggetti

alle disposizioni del regolamento di cui

al decreto del Ministro dello sviluppo

economico 22 gennaio 2008, n. 37. 2.

  1. I decreti legislativi di cui al comma

1 sono adottati dal Ministro dell’interno.

Gli schemi dei decreti sono successivamente

trasmessi alle Camere per l’espressione

dei pareri delle Commissioni competenti

per materia, che si pronunciano nel

termine di quarantacinque giorni dalla

data di trasmissione, decorso il quale i

decreti legislativi possono essere comunque adottati.

  1. Dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

41.04. Colmellere, Belotti, Racchella, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro (Lega)

cdn/AGIMEG