Distanziometro, Tar Piemonte respinge l’istanza cautelare di una sala slot: “Non sembrano rispettate le distanze minime previste dalla Legge regionale”

Una sala slot di Novara ha presentato ricorso al Tar del Piemonte per chiedere l’annullamento dell’ordinanza comunale recante il divieto di reinstallazione degli apparecchi gioco art. 110 comma 6 del Tulps approvato con RD n. 773/1931.

Il Tribunale ha precisato che “a un sommario esame, l’iscrizione nell’elenco RIES sembra equivalere al possesso di un titolo abilitativo, talché la società istante pare suscettibile di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 26, comma 2, della L.R. n. 19/2021“.

“Nel caso di specie non sembrano rispettate alcune delle distanze prescritte dall’art. 16 della L.R. n. 19/2021“, quindi “l’istanza cautelare deve essere respinta, per difetto del fumus boni iuris, in relazione alla parte dell’atto impugnato riferita alle distanze da luoghi sensibili“.

Per questi motivi il Tar del Piemonte ha deciso di respingere l’istanza cautelare proposta dall’esercente. ac/AGIMEG